Lampedusa

La licenza era legittima, il Cga accoglie ricorso di una lampedusana

L'annullamento venne fatto, in autotutela, non entro i 18 mesi così per come previsto dalla normativa, ma dopo sei anni

Pubblicato 2 giorni fa

Nel 2001 la Sig.ra A.E., originaria dell’isola di Pantelleria e proprietaria di un terreno sito in Lampedusa nella contrada Cala Croce, chiedeva al Comune di Lampedusa e Linosa il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione. 

Nel 2008 il Comune di Lampedusa e Linosa rilasciava il permesso di costruire e, conseguentemente, la Sig.ra A.N. realizzava il fabbricato, ma a distanza di oltre sei anni, con determina del giugno 2014, il Comune di Lampedusa comunicava l’avvio del procedimento volto all’annullamento di ufficio del permesso di costruire e, successivamente, con determina dirigenziale del giugno 2015 annullava il permesso rilasciato in precedenza.

Avverso tale provvedimento, la Sig.ra A.E., avviava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo assistita dall’avv. Girolamo Rubino

Tale legale rilevava l’illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Lampedusa e Linosa sia in quanto emanato sull’erroneo presupposto che l’area interessata dall’intervento edilizio realizzato dalla propria assistita apparteneva ad altro proprietario, sia in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa aveva esercitato il potere di annullamento in autotutela oltre un termine che avrebbe potuto definirsi ragionevole, ovvero, ben oltre il “termine ragionevole” previsto dall’art. 21 nonies della L. 241/90, che secondo la normativa all’epoca vigente era di 18 mesi. 

Ebbene, con sentenza del 21.05.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il CGARS ha affermato che il provvedimento di annullamento in autotutela essendo stato adottato a distanza di oltre 6 anni dal rilascio del permesso di costruire è stato emanato oltre un termine ragionevole ed ha quindi annullato il provvedimento gravato, condannando il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento delle spese per doppio grado di giudizio. 

Pertanto, per l’effetto di tale pronuncia resa dal CGARS, la Sig.ra A.E. potrà ritenere la propria costruzione conforme alla normativa di settore. 

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