Naro

Naro, i “no antenna” bloccano di nuovo Via Verga ma c’è un precedente a Ispica

Un caso simile a quello narese si è verificato a Ispica nel 2020 e il TAR ha dato ragione a Wind Tre Spa

Pubblicato 7 mesi fa




Sono scesi di nuovo in strada i residenti di Via Verga, a Naro, per impedire ai tecnici di Wind Tre di montare l’ormai salita agli onori delle cronache antenna 5G. Il Comitato va avanti a oltranza dallo scorso Giugno. Una questione che è stata presa a “cuore” anche da alcuni politici locali che hanno fatto propria la battaglia attaccando puntualmente il Sindaco Brandara che, sostanzialmente, si è sempre mostrata vicina alle richieste dei residenti della Via Verga ma che per la legge non ha alcuna competenza sulla sospensione delle installazioni.

Un caso simile a quello narese si è verificato a Ispica nel 2020 quando il responsabile del V Settore del Comune ragusano ha ordinato “a tutti i titolari di pratiche e/o titoli autorizzativi per l’installazione di stazioni radio base da ubicare nell’intero territorio del Comune di Ispica, l’immediata sospensione dei lavori in via cautelativa, esclusivamente nelle more della definizione del predetto Piano di localizzazione, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 25.10.2018, la procedura di autorizzazione e di tutte le pratiche in itinere, dei lavori in corso sul territorio comunale, di tutti gli impianti in grado di generare campi elettromagnetici non ionizzanti a RF e MW, compresa la nuova tecnologia cosiddetta 5G”. Tale ordinanza era stata adottata dal Sindaco del Comune di Ispica in forza del principio di precauzione ed a seguito di una premessa basata essenzialmente sull’incertezza e la non univocità degli studi sulle frequenze 5G e soprattutto sulle possibili conseguenze sulla salute umana. Allora Wind Tre S.p.A. aveva impugnato innanzi al Giudice Amministrativo l’ordinanza e il Tar Catania, con l’ordinanza n. 551/2020, ha sottolineato come tale modus operandi del Comune si pone in netto contrasto con la ratio sottesa agli artt. 86 e 87 del Codice delle Telecomunicazioni, ispirata a finalità acceleratorie nella realizzazione della rete di telefonia mobile, d’altronde parificate sia dal legislatore che dalla costante giurisprudenza ad opere di urbanizzazione primaria. La normativa speciale ex D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni) non prevede alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria e, quindi, il TAR ha censurato la sospensione attuata dal Comune in quanto in contrasto con le previsioni del legislatore nazionale, previsioni che anzi, nel Codice delle comunicazioni elettroniche, sono ispirate a principi acceleratori (in particolare con la previsione del titolo per silenzio assenso ex art. 87 comma 9 ed art. 87 bis). Altro tassello importante sottolineato dal Giudice Amministrativo è quello legato al riparto delle competenze nello specifico settore delle telecomunicazioni: in relazione alla problematica della predeterminazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la competenza è riservata per legge allo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio.

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