Elezioni 2024

Esclusione due liste a Naro. Barberi: “applicata la legge nazionale e non quella regionale”

Barberi dice: "applicata la legge statale anziché quella regionale"

Pubblicato 10 mesi fa

“È stato depositato il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) contro l’esclusione, da parte della 4^ sottocommissione circondariale di Canicattì, della nostra lista “UNITI PER NARO -BARBERI SINDACO” collegata alla mia candidatura a Sindaco di Naro. L’errore della 4^ sottocommissione circondariale di Canicattì di escludere dalla competizione elettorale della città di Naro la lista del candidato Sindaco Barberi, a nostro avviso, consiste nell’ avere applicato nella procedura elettorale la legge statale anziché quella regionale, dimenticando che, in materia di elezione nei Comuni siciliani, la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva.

Alla luce della legislazione vigente in Sicilia si ribadisce che gli atti posti in essere di raccolta firme per la nostra lista erano tutti spillati, dotati di timbro di congiunzione e di sigla del soggetto autenticatore e, inoltre, recavano la dichiarazione di ciascun sottoscrittore di aver preso visione della lista di candidati collegata a quella della mia candidatura a Sindaco e pertanto pienamente legittimi e conformi alla legge regionale.

Dal momento che Naro è un comune siciliano, la sottocommissione elettorale di Canicattì avrebbe dovuto applicare nel procedimento elettorale in questione la legge elettorale della Regione Siciliana e non, come erroneamente fatto, la legge elettorale nazionale. Inoltre, non si comprende come mai la sottocommissione elettorale di Canicattì abbia consultato “per le vie brevi gli uffici del Ministero dell’interno” (che non hanno competenza alcuna sull’organizzazione e la gestione delle elezioni amministrative in Sicilia) e non abbia, invece, chiesto lumi a quelli dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali (che hanno specifica competenza in materia).

A riprova dell’errore in cui è incorsa la sottocommissione elettorale di Canicattì, si evidenzia, inoltre, il fatto che il provvedimento di esclusione della lista Barberi è motivata erroneamente attraverso il richiamo della contraria giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha competenza giurisdizionale di secondo grado sulle elezioni amministrative dei Comuni del resto d’Italia, ma non di quelli della Sicilia, senza fare alcun riferimento alla uniforme, granitica e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che ha competenza giurisdizionale di secondo grado sulle elezioni amministrative dei Comuni siciliani, che è, invece, di orientamento favorevole”

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