Favara

Commissariato dal Tar il Ministero degli Interni su ricorso di un imprenditore favarese

Il sig. N. G. di 29 anni è titolare dell’impresa agricola S. con sede in Favara; la citata ditta con istanza indirizzata all’assessorato regionale delle Risorse agricole aveva richiesto l’accesso ai benefici per il primo insediamento giovani in agricoltura – pacchetto giovani. Con decreto dirigenziale veniva approvata la relativa graduatoria e la domanda presentata dalla […]

Pubblicato 5 anni fa

Il sig. N.
G. di 29 anni è titolare dell’impresa agricola S. con sede in Favara; la citata
ditta con istanza indirizzata all’assessorato regionale delle Risorse agricole aveva
richiesto l’accesso ai benefici per il primo insediamento giovani in
agricoltura – pacchetto giovani.

Con
decreto dirigenziale veniva approvata la relativa graduatoria e la domanda
presentata dalla ditta favarese veniva dichiarata ammissibile; pertanto con
successivo decreto l’Amministrazione regionale disponeva la concessione del
contributo per l’esecuzione degli investimenti aziendali. Senonchè
l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento comunicava l’avvio del
procedimento di revoca sulla base delle informazioni antimafia fornite dalla
Prefettura di Agrigento; informativa fondata esclusivamente su presunti lontani
legami parentali intercorrenti tra l’imprenditore e alcuni soggetti
controindicati. Nonostante la presentazione di una memoria procedimentale
l’Assessorato regionale disponeva la revoca del finanziamento; da qui la
decisione del giovane di proporre un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento
dell’informativa prefettizia e della revoca del finanziamento.

Il
ricorso straordinario, su parere favorevole del Consiglio di Stato, veniva
accolto, ed i provvedimenti impugnati venivano annullati; ma il ricorrente era
stato costretto ad un periodo di inattività di oltre un anno. Pertanto il
ricorrente adiva il Tar Sicilia, sempre con il patrocinio dell’avvocato Rubino,
per chiedere il risarcimento dei danni subiti; ed il Tar accoglieva anche il
nuovo ricorso, condannando le Amministrazioni resistenti al risarcimento del
danno da mancato guadagno, oltre al pagamento delle spese giudiziali.

Ma le
Amministrazioni resistenti non eseguivano la sentenza di condanna, nonostante
il passaggio in giudicato; da qua la decisione dell’imprenditore di proporre un
ricorso per ottemperanza , sempre con il patrocinio dell’avvocato Rubino,
chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore
inottemperanza. Il Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, ritenendo fondate la
tesi dell’avvocato Rubino, ha accolto anche il ricorso per ottemperanza,
ordinando alle Amministrazioni resistenti di pagare il risarcimento dei danni
entro sessanta giorni, e nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore
inadempienza il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, e
condannando nuovamente le Amministrazioni resistenti al pagamento.

Delle
spese giudiziali. Pertanto, se l’imprenditore favarese non verrà risarcito entro
sessanta giorni, interverrà in via sostitutiva il commissario ad acta che
pagherà anche una penale per ogni ulteriore ritardo.

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