Niente discarica dentro la cava Spagnolo: il Tar respinge risarcimento da oltre 360milioni
L'azienda aveva impugnato i pareri negativi di Regione e Comune di Sciacca ritenendoli infondati: i giudici amministrativi hanno però confermato le osservazioni che portarono allo stop
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha messo la parola fine al contenzioso relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Sciacca, rigettando il ricorso presentato dalla società Soambiente S.r.l. conferma la legittimità dei pareri ambientali negativi emessi dalle autorità regionali quasi 2 anni fa.
La Soambiente aveva proposto di trasformare la cava dismessa denominata “Spagnolo” in una discarica con una volumetria complessiva di 2.500.000 metri cubi. L’area, estesa per oltre 57.000 metri quadri, era stata originariamente utilizzata per l’estrazione di calcare. Il procedimento autorizzatorio, avviato nel 2021, si era scontrato con una serie di pareri negativi da parte della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana e, successivamente, con il diniego del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, che adesso i giudici amministrativi hanno confermato.
Il Tar ha ritenuto fondate le preoccupazioni dell’amministrazione regionale, evidenziando diverse criticità ritenute non superabili. In particolare è stato contestato il mancato recupero ambientale (non sarebbe stato prodotto né attuato alcun progetto esecutivo per il ripristino dell’area dopo la cessazione dell’attività estrattiva, obbligo che gravava sulla proprietà); la presenza di vincoli, dato che il sito ricade in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e nelle vicinanze dei pozzi Carboy, una fonte idrica fondamentale per l’approvvigionamento del territorio; l’incompatibilità con i piani regionali, dato che la normativa vigente per le cave dismesse prevede il riempimento solo con materiali inerti e non la creazione di discariche per oltre 200 tipologie di rifiuti speciali e infine la sicurezza del sito: essendo la cava chiusa da oltre dieci anni, non vi erano certezze sulla stabilità dei fronti rocciosi.
I giudici, entrando nel merito della vicenda, hanno chiarito che il giudizio di Via, la Valutazione di impatto ambientale non è un semplice atto tecnico, ma espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa volta a bilanciare interessi pubblici e privati. Il Tar ha inoltre respinto la tesi della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto basarsi sulla “maggioranza numerica” dei pareri favorevoli. Al contrario, il Tribunale ha ribadito che la “prevalenza” va intesa in senso qualitativo: il dissenso espresso dal Comune di Sciacca e dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato considerato determinante e assorbente per la tutela del territorio.
Con la conferma del diniego, sono state respinte anche le ingenti richieste di risarcimento danni avanzate dalla società, che ammontavano a oltre 360 milioni di euro per presunto mancato guadagno. L’impresa potrà, se lo valuterà necessario, proporre ricorso al Cga.






