Il mandamento mafioso di Canicattì, ecco perchè è stato assolto agente della polizia penitenziaria
L’appuntato della polizia penitenziaria era accusato di aver rivelato all’ex avvocato Porcello il trasferimento nel carcere di Agrigento del boss Giuseppe Puleri
Era finito a processo con l’accusa di rivelazione di segreto di ufficio e per questo condannato in primo grado a dieci mesi di reclusione. Lo scorso anno i giudici della Corte di appello di Palermo hanno ribaltato il verdetto disponendo l’assoluzione perchè il fatto non sussiste. Oggi, con il deposito delle motivazioni arrivato negli scorsi giorni, è possibile capire il perchè la Corte di appello ha scagionato un agente della polizia penitenziaria agrigentino. La vicenda è legata all’inchiesta “Xidy”, l’operazione che nel febbraio 2021 fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda in provincia di Agrigento. Tra gli imputati del processo (rito abbreviato) vi era anche l’appuntato della polizia penitenziaria Giuseppe Grassadonio, 55 anni, difeso dall’avvocato Teres’Alba Raguccia. Il poliziotto, che in secondo grado ha incassato l’assoluzione perchè il fatto non sussiste, era accusato di rivelazione di segreto di ufficio e, nello specifico, l’aver riferito all’ex avvocato Angela Porcello (condannata a 9 anni per mafia) l’imminente spostamento nel carcere di Agrigento del boss Giuseppe Puleri, ritenuto ai vertici della famiglia mafiosa di Campobello di Licata. La contestazione al poliziotto penitenziario scaturisce da una intercettazione captata l’11 ottobre 2019 nei confronti di Angela Porcello.
I giudici della Corte di appello, nell’assolvere il poliziotto penitenziario, scrivono: “L’appello proposto dal Grassadonio deve essere accolto in base al primo ed assorbente motivo con il quale si è dedotta l’inutilizzabilità dell’intercettazione captata 1’11.10.2019 costituente l’ unica fonte di prova a carico dell’odierno appellante in ordine al.l’informazione dallo stesso fornita il 12.10.2019 all’avv. Porcello sul trasferimento del detenuto Puleri dalla Casa circondariale di Agrigento, non ancora eseguito al momento della rivelazione e da eseguirsi il giorno successivo. Non è invero ravvisabile alcuna connessione tra le indagini disposte ai fini dell’accertamento dei reati di mafia per le quali erano state autorizzate le intercettazioni nei confronti dei coimputati (ed in particolare di Porcello Angela), ed il reato di rivelazione di segreto d’ufficio contestato al Grassadonio. La conversazione tra il Grassadonio e l’avvocato Porcello risulta scissa non soltanto dalle altre imputazioni ma anche dalle dinamiche associative, dai ruoli e dalle relazioni soggettive dei restanti coimputati, tra cui la stessa Porcello, risultata estranea a rapporti di frequentazione e persino di conoscenza con il Grassadonio. Sono state invero solo la qualifica della Porcello di avvocato difensore del Puleri (e non già quella di coimputata ex art. 416 bis c.p.) e la qualifica del Grassadonio di appuntato della Polizia Penitenziaria a determinare il presupposto della presunta violazione del segreto d’ufficio tramite quella telefonata che, all’evidenza, risulta pertanto solo occasionalmente intercettata nell’ambito delle predette indagini antimafia [..] Ritiene questa corte che l’intercettazione in esame non possa essere utilizzata nell’odierno procedimento in quanto affetta da una inutilizzabilità assoluta.”




