Agrigento

Concorso Agenzia delle Entrate, il TAR dà ragione a un ingegnere agrigentino

La sentenza afferma un principio fondamentale: il lavoro temporaneo non può diventare una "colpa" che preclude l'accesso a un impiego stabile per chi appartiene alle categorie protette

Pubblicato 3 ore fa

La Seconda Sezione del TAR Sicilia, con un’importante sentenza, ha accolto il ricorso dell’Ing. G.L. –  professionista originario della provincia di Agrigento e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto- contro l’Agenzia delle Entrate. 

Al centro della vicenda, l’esclusione del tecnico dalla graduatoria dei vincitori per un concorso da funzionario a causa di un’interpretazione eccessivamente rigida delle norme sulle categorie protette.

L’Ing. G.L., regolarmente iscritto nelle liste dei disabili disoccupati al momento della domanda (Legge 68/99), aveva superato l’unica prova scritta del concorso.

 Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate gli aveva negato il riconoscimento della riserva dei posti poiché, nelle more della procedura, l’ingegnere aveva accettato un incarico a tempo determinato come insegnante precario presso il Ministero dell’Istruzione, perdendo temporaneamente lo status di disoccupato.

Secondo l’Amministrazione, il requisito della disoccupazione avrebbe dovuto essere mantenuto ininterrottamente per tutta la durata della selezione. Tale esclusione avrebbe favorito l’assunzione di una candidata con un punteggio inferiore 

I giudici amministrativi, accogliendo le tesi degli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto hanno annullato i provvedimenti impugnati. 

Nella sentenza pubblicata il 3 marzo 2026, il Collegio ha chiarito che né la legge né il bando di concorso impongono al candidato disabile di rimanere in stato di disoccupazione per l’intera e imprevedibile durata del concorso.

Lo status di disoccupato, infatti, deve sussistere al momento della presentazione della candidatura e all’atto dell’immissione in servizio. Obbligare un candidato a restare senza lavoro per mesi o anni, in attesa della fine di un concorso dalla durata imprevedibile, contrasterebbe con le finalità di integrazione della Legge 68/99.

Il TAR Palermo ha, peraltro, chiarito che se l’Amministrazione avesse voluto imporre la permanenza del requisito per tutta la durata del concorso, avrebbe dovuto scriverlo chiaramente nel bando, cosa che non è avvenuta.

Con questa decisione, il Tribunale ha ordinato l’inserimento dell’ingegnere agrigentino nella graduatoria dei vincitori per la Regione Sicilia. La sentenza afferma un principio fondamentale: il lavoro temporaneo non può diventare una “colpa” che preclude l’accesso a un impiego stabile per chi appartiene alle categorie protette.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner italpress istituzionale banner italpress tv