Annullata maxi-cartella da 120 mila euro sulle accise del carburante agricolo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha messo fine a un lungo contenzioso tributario
Con la sentenza n. 1437/2026, depositata il 12 maggio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha messo fine a un lungo contenzioso tributario, annullando integralmente una cartella di pagamento del valore di oltre 121.000 euro emessa nei confronti del contribuente E.R.
L’origine: l’inchiesta sulle truffe del carburante agricolo La complessa vicenda trae origine da un’attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli accertamenti penali, rispetto ai quali E. R. è sempre rimasto estraneo, riguardavano presunte truffe nel settore dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, ipotizzando irregolarità nell’acquisto e nella successiva destinazione di gasolio agricolo che, secondo le tesi accusatorie basate sulle indagini della Guardia di Finanza, sarebbe stato destinato a soggetti non aventi diritto. Il risultato ottenuto in sede tributaria porta la firma dell’Avvocato riberese Giovanniluca Di Grado, il quale è riuscito a scardinare l’intera pretesa del Fisco attraverso una strategia legale mirata. La difesa ha puntato sull’illegittimità derivata della cartella di pagamento, evidenziando come l’intero impianto della riscossione fosse privo di un titolo valido a carico di E.R.
Il punto di forza del ricorso presentato dall’Avv. Di Grado è stata la dimostrazione che l’atto impositivo sotteso alla cartella (un avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane) era già stato dichiarato illegittimo. Infatti, grazie a un precedente ricorso proposto sempre dal legale riberese, la stessa Corte di Agrigento aveva già emesso la sentenza n. 2171/2025, la quale annullava l’avviso di pagamento originario. Nonostante l’annullamento del primo atto, l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto ugualmente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. I giudici agrigentini hanno accolto pienamente le tesi difensive, ribadendo che la caducazione dell’atto presupposto travolge inevitabilmente tutti gli atti successivi, inclusa la cartella esattoriale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite confermando la totale soccombenza dell’Ente di fronte alle eccezioni sollevate dalla difesa a tutela del sig. E.R.

