Agrigento

Docente agrigentina ottiene trasferimento da Pistoia nel proprio comune di residenza

Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, ha dato ragione alla ricorrente, obbligando il Miur a trasferire  una docente presso l’ambito provinciale di Agrigento, nel proprio comune di residenza, affermando che la procedura di mobilità 2016/17 è illegittima in quanto ha dato la possibilità a docenti con un punteggio bassissimo in assegnazione provvisoria di essere assunti […]

Pubblicato 5 anni fa

Il
Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, ha dato ragione alla ricorrente, obbligando
il Miur a trasferire  una docente presso
l’ambito provinciale di Agrigento, nel proprio comune di residenza, affermando
che la procedura di mobilità 2016/17 è illegittima in quanto ha dato la
possibilità a docenti con un punteggio bassissimo in assegnazione provvisoria
di essere assunti con formula definitiva, in spregio all’unico criterio che dovrebbe
disciplinare le procedure di mobilità, ovvero quello meritocratico.

Il giudice, dott. Francesco Baracca, ha infatti accolto
in toto la tesi difensiva dei legali Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità accogliendo
totalmente il ricorso e ritenendo nel caso di specie di dover trasferire la
professoressa nel proprio comune di residenza, stante che nell’ambito
agrigentino erano stati assunti, a causa di un sistema ministeriale del tutto
erroneo e privo di logica, docenti con un punteggio di gran lunga inferiore a
quello in possesso della docente.

L’organo giudicante, con sentenza, ha pertanto
disposto l’erroneità di un sistema ministeriale che disciplina le procedure di
mobilità. Secondo il giudice Baracca, infatti, il sistema delle fasi così
strutturato ha portato a una serie di illegittimità in quanto ha
“avvantaggiato” docenti con un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a
coloro che avevano un punteggio maggiore.

E’ chiaro, pertanto, che trattandosi di un
concorso per occupare posizioni lavorative nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni, non si può derogare al principio meritocratico: una
disapplicazione di esso, comporterebbe una chiara violazione dell’art. 97 della
Costituzione.

Dunque, quindi, la docente è stata trasferita da
Pistoia nel proprio paese di residenza di Cammarata.

I legali si ritengono soddisfatti del risultato
ottenuto per aver garantito alla ricorrente di potersi trasferire nel proprio
comune di residenza. Concludono inoltre dicendo che: “E’ illegittima ed irragionevole la disciplina delle procedure di
mobilità come regolamentate dell’ordinanza del Miur. Appare di tutta evidenza,
infatti, che l’unico criterio che debba regolamentare le stesse sia quello del
principio meritocratico. Da ciò ne discende la palese illegittimità
dell’ordinanza riferita all’anno accademico 2016/17 la quale ha permesso a
docenti, in assegnazione provvisoria e con un punteggio bassissimo, di essere
assunti in via definitiva nelle scuole in cui altri avevano diritto di essere
trasferiti in quanto avevano un punteggio di gran lunga superiore. Contenti,
pertanto, sia che la giustizia abbia permesso di sanare le illegittimità
dell’ordinanza suddetta, ma soprattutto di aver permesso alla nostra assistita
di essere trasferita in via definitiva in una delle scuole del proprio comune
di residenza”.

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