Agrigento

Il consigliere comunale non può essere trasferito: Tar dà torto al Ministero della Giustizia

S. C. di 45 anni , assistente capo di Polizia penitenziaria  ricopre la carica di consigliere comunale e  per effetto di provvedimenti di assegnazione temporanea presta servizio presso la casa circondariale di Agrigento; da ultimo il Ministero della Giustizia, inopinatamente disponeva la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea dalla casa circondariale di Agrigento ed il […]

Pubblicato 5 anni fa

S. C. di 45 anni , assistente capo di Polizia penitenziaria  ricopre la carica di consigliere comunale
e  per effetto di provvedimenti di
assegnazione temporanea presta servizio presso la casa circondariale di
Agrigento; da ultimo il Ministero della Giustizia, inopinatamente disponeva la
revoca del provvedimento di assegnazione temporanea dalla casa circondariale di
Agrigento ed il contestuale trasferimento del consigliere comunale presso la
casa circondariale di Palermo. Da qua la decisione del consigliere comunale di
proporre un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio
degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro il Ministero della
Giustizia per l’annullamento, previa sospensione, della revoca dell’assegnazione
temporanea presso la casa circondariale di Agrigento.

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il
provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge, per avere
il Ministero violato il divieto di trasferimento degli amministratori locali,
citando precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tar Puglia e del Tar
Campania, nonchè sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di
motivazione,  giacchè la P.A, non ha
tenuto conto delle note con le quali il direttore della casa circondariale di
Agrigento aveva rappresentato come l’assegnazione del ricorrente a Palermo
avrebbe comportato significativi problemi organizzativi.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il
rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai
difensori del ricorrente.

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, 
presidente Calogero Ferlisi, relatore Sebastiano Zafarana, condividendo
la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Rubino e Impiduglia secondo cui gli
amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono essere
soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del
mandato, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, fissando per la trattazione del merito della
controversia la prima udienza pubblica del mese di aprile del 2020.

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal Tar Sicilia, il
consigliere comunale continuerà a prestare servizio presso la casa
circondariale di Agrigento.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *