Agrigento

Servizio idrico, botta e risposta tra Ati e Commissari sul “nome”

Al centro della querelle l'uso della dicitura Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato ATI AG9

Pubblicato 3 anni fa

Dopo la diffida giunta alla Gestione Commissariale del Servizio Idrico, di fare riferimento, in tutti gli atti e i documenti prodotti dalla stessa, all’assemblea territoriale utilizzando la denominazione Ati Ag9, arriva la risposta dei commissari prefettizi, Gervasio Venuti e Massimiliano Dell’Aira, con una nota inviata proprio all’Assemblea Territoriale Idrica.

La querelle riguarda, nello speciico, l’uso da parte dei commissari prefettizi della dicitura ‘Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato ATI AG9’, dove all’interno, secondo i sindaci non deve apparire ATI AG9.

La nota dei commissari prefettizi

Stupisce il singolare contenuto della nota a margine, con la quale la S.V., in nome e per conto dell’intero Consiglio Direttivo, ipotizza l’uso improprio della “denominazione aggiuntiva” ATI AG9, atta invero a specificare la categoria concettuale di “Servizio Idrico Integrato”, cui è esclusivamente rivolta l’attività imposta ai Commissari dal provvedimento di incarico adottato da S.E. il Prefetto di Agrigento.Tanto rilevato sul piano meramente “nominalistico”, è opportuno però ricordare che con quel provvedimento amministrativo, mai contestato da ATIAG9 e tanto meno contestabile nelle pertinenti sedi perché adottato a tutela di suoi interessi primari, la gestione de qua, pubblicisticamente e per la prima volta così connotata sull’intero territorio provinciale di competenza, è stata imposta da circostanze sopravvenute e dall’ancora attuale inesistenza di un gestore ritualmente designato in conformità alla legge. Appare conseguentemente errato anche il richiamo alle norme “costitutive” di ATI come riscontro alla presunta “improprietà” dell’utilizzo di quella formulazione, dato che, piuttosto, proprio quelle norme impongono l’affidamento a “terzi”, in house o per convenzione concessoria, dei compiti gestionali, per legge funzionalmente intestato ad ATI, affidamento obbligatorio oggi “sostituito” dal provvedimento autoritativo del Prefetto, perfettamente noto sia per natura che per effetti al Consiglio Direttivo.Ne segue l’intuitiva considerazione che tutti gli effetti della corrente Gestione Commissariale, organo prefettizio sostituente, sono imputabili, secondo i principi generali anche in tema di “sostituzione ex lege” ad ATI, titolare esclusivo della funzione gestoria unitaria e concretamente, proprio in questa ottica, beneficiaria dell’attività tutta posta in essere dai Commissari con l’utilizzo, ancora una volta perché così imposto dalla legge e dagli incontestati provvedimenti prefettizi, dell’azienda già della Girgenti Acque s.p.a. Conseguentemente, al di là di irrilevanti questioni “nominali”, non solo l’uso di una denominazione dell’Ente, sulla quale è da escludere qualsivoglia “diritto di esclusiva”, è motivata – soprattutto a garanzia del diritto di informazione dell’utenza e della necessità di promuovere una nuova immagine pubblicistica dell’azienda – oltre che imposta dalla legge e dagli atti amministrativi presupposti, ancora pienamente efficaci, ma è anche espressiva di natura e consistenza dei reali rapporti intersoggettivi, connotati, appunto, dall’affidamento qualificato di quei compiti gestori, totalmente e attribuibili, come motivo “genetico”, proprio ad ATI-AG9. Detto questo, e ribadito che non si rinvengono motivazioni valide e pertinenti al presunto utilizzo improprio di quella dizione, implicitamente smentito proprio dall’essere la denominazione “espressiva dell’esercizio delle funzioni connesse al SII riconosciuta da norma di legge come ente pubblico dotato di propria personalità giuridica” , si ribadisce l’inderogabile essenzialità della indicazione delle funzioni esercitate dai Commissari, come d’altronde viene riscontrato dal mensile pagamento di consistenti somme a titolo di anticipo su utili d’impresa, derivanti, anche in via presuntiva, dalla Gestione commissariale e spettanti al soggetto originariamente titolare della funzione, in applicazione delle previsioni del comma 7 dell’art.32 D.lgs. 90/2014 e delle linee guida ministeriali. Quanto rappresentato emerge, in modo non secondario, anche dal ruolo vincolante, ancora di recente e sia pure parzialmente esercitato dall’ATI AG9, in tema di adeguamento e rideterminazione delle tariffe applicabili all’utenza. Nè, e lo si rileva ipotizzando un non esplicitato riferimento alla divergenza tra numero di Comuni consorziati ed obbligati alla gestione unitaria, e numero dei Comuni effettivamente e legittimamente serviti dall’attuale gestione commissariale, può ritenersi dirimente tale anomala situazione, conseguente alla limitata consegna delle fonti, reti e impianti, ad oggi tollerata da codesta ATI. Resta infine da evidenziare che la singolare “motivazione” della richiesta, legata a “fini di tutela della denominazione Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento – ATI AG9”, oltre che oggettivamente “inopportuna”, sembra forse ispirata dalla volontà di distinguere l’immagine dell’Assemblea Territoriale Idrica da quella della Gestione Commissariale, nonostante quest’ultima abbia sinora garantito adeguato funzionamento al soggetto pubblico obbligato a fornire il servizio essenziale; tutto ciò in condizioni di enormi e ben note difficoltà emerse nel corso delle attività, ad oggi mai contestata. E se ci sono motivi di “doglianza” da parte di codesto organo dotato di poteri di controllo, questa Gestione sarà pronta ad intervenire a beneficio degli interessi dell’utenza e della stessa A.T.I. Né appare quindi oggi conducente modificare ulteriormente la denominazione del servizio, fatto che assume connotazione puramente formale e priva di qualunque conseguenza sul piano sostanziale, sia oggi che nella prospettiva del futuro passaggio di consegne al nuovo Gestore. Una tale modificazione potrebbe ingenerare, invero, solo confusione e incertezze negli utenti, a danno del Servizio e della stessa ATI AG9.

Si precisa che sia il Tribunale di Agrigento sia il Tribunale di Torino (con la recente Sentenza N. 4306/2020 procedimento N. RG. 15281/2019/CC del 26/11/2020) hanno chiaramente confermato che non solo la Gestione è un organo pubblico e che nulla ha a che vedere con la Girgenti Acque SpA, ma anche che i Commissari Straordinari imputano, in quanto nominati con fini sostitutivi, tutti gli effetti della loro attività proprio ad ATI AG9 in una gestione che sotto ogni profilo ha connotati e contenuti pubblicisti

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