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Il “sistema” Cuffaro: “Pluralità di episodi ma non è associazione a delinquere”

La Procura chiede e ottiene l’archiviazione sul reato di associazione a delinquere: “Non sono emersi elementi idonei a sostenere in giudizio l’esistenza di un autonomo vincolo associativo”

Pubblicato 44 minuti fa

“Non sono emersi elementi idonei a sostenere in giudizio l’esistenza di un autonomo vincolo associativo penalmente rilevante”. È quanto si legge nella richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di quattro indagati ai quali veniva contestato il reato di associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sull’ex governatore Totò Cuffaro. La grave ipotesi era in origine addebitata allo stesso ex presidente della Regione, al sindaco di Ribera e attuale capogruppo della Dc Carmelo Pace, Vito Raso, storico braccio destro di Cuffaro e segretario particolare dell’assessorato alla Famiglia, e Antonio Abbonato, ritenuto il faccendiere/tuttofare del gruppo. Il gip Stefania Brambille ha disposto l’archiviazione anche per questa ipotesi (23 le posizioni archiviate ma comunque Cuffaro ha patteggiato una pena di tre anni per corruzione e traffico di influenze ndr). 

La Procura di Palermo, nella richiesta di archiviazione poi accolta dal giudice, scrive: “ Deve altresì disporsi l’archiviazione del delitto di associazione per delinquere contestato a Cuffaro Salvatore, Pace Carmelo, Abbonato Antonio e Raso Vito, non essendo emersi elementi idonei a sostenere in giudizio l’esistenza di un autonomo vincolo associativo penalmente rilevante. L’ordinanza del G.I.P. del 2 dicembre 2025 ha infatti escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine  alla configurabilità dell’associazione contestata, ritenendo che le risultanze investigative, pur documentando l’esistenza di rapporti personali, politici e fiduciari particolarmente stretti tra i soggetti coinvolti e pur evidenziando numerose occasioni di collaborazione e interazione, non consentissero di individuare con il necessario grado di precisione una struttura associativa stabile e autonoma, dotata di programmi criminosi previamente condivisi, ruoli ripartiti e perdurante organizzazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. Il G.I.P. ha in particolare ritenuto che il materiale probatorio acquisito descrivesse piuttosto una pluralità di vicende eterogenee, caratterizzate da rapporti relazionali e di intermediazione che, pur assumendo talvolta rilievo penale con riguardo a singoli episodi, non consentivano di affermare l’esistenza di un patto associativo stabile e distinto rispetto ai reati eventualmente oggetto delle singole contestazioni. In tale prospettiva, il giudice ha escluso che i frequenti contatti intercorsi tra gli indagati, il ruolo di raccordo svolto da Raso, le interlocuzioni politiche di Pace o il ruolo centrale attribuito a Cuffaro potessero essere automaticamente elevati a prova dell’esistenza di una associazione per delinquere. Avverso talì conclusioni questo Ufficio ha proposto appello nei confronti di Cuffaro Salvatore, Pace Carmelo, Abbonato Antonio e Raso Vito, sostenendo che la continuità dei rapporti, la ripetitività delle condotte, la convergenza degli interessi perseguiti e la capacità di intervenire in molteplici settori dell’amministrazione pubblica consentissero di ravvisare una struttura associativa stabile e permanente. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibili i gravami proposti. Ne consegue, anche in relazione a tale vicenda, allo stato, l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole di condanna nei confronti degli indagati sopra indicati, stante anche lo spirare dei termini massimi di indagine. Pertanto, preso atto delle valutazioni espresse dal G.I.P. e della successiva declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti da questo Ufficio, deve disporsi l’archiviazione della contestazione associativa elevata nei confronti di Cuffaro Salvatore, Pace Carmelo, Abbonato Antonio e Raso Vito, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416 c.p. tale da sostenere validamente l’accusa nella fase dibattimentale.”

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