Apertura

L’Italia adesso è blindata: chiudono negozi e locali, aperti market e farmacie

“E’ il momento di compiere un passo in più, disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali a eccezione di generi alimentari e farmaci e parafarmacie in tutta Italia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook, parlando delle nuove misure decise dal governo per fronteggiare il coronavirus sottolineando che “non […]

Pubblicato 6 anni fa

E’ il momento di compiere un passo in più, disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali a eccezione di generi alimentari e farmaci e parafarmacie in tutta Italia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook, parlando delle nuove misure decise dal governo per fronteggiare il coronavirus sottolineando che “non c’è bisogno di fare le corse per acquistare generi alimentari”. “Restano garantiti i servizi pubblici essenziali come trasporti, servizi postali, bancari, finanziari e assicurativi”.

Ora, questo è il momento di compiere un passo in più”, aggiunge il Premier. “Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa”, spiega il premier. “La regola madre rimane la stessa: limitare gli spostamenti alle attivita’ lavorative o per motivi di salute o per motivi di necessita’ come fare la spesa. E’ importante essere consapevoli che abbiamo da poco iniziato a cambiare le nostre abitudini, l’effetto di questo grande sforzo lo vedremo tra un paio di settimane”.

Per le attività produttive e professionali va attuato il più possibile il lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti”.”Verranno garantite le attivita’ del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione alimentare comprese le filiere”. “Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attivita’ produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori”. Edicole e stampatori resteranno aperti. E’ quanto prevede, a quanto si apprende, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare sulle nuove restrizioni in Italia. Anche i tabaccai, si apprende ancora, restano aperti.

Nel dettaglio ecco le misure adottate:

  1. Sono sospese le attività commerciali al
    dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
    prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito  degli esercizi commerciali di vicinato, sia
    nell’ambito  della media e grande
    distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
    l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla
    tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
    di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie,
    le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
    interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di
    ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
    esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
    distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta
    consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
    norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di
    trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di
    alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
    situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
    ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza
    di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla
    persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
    nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle
    norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività
    del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le
    filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con
    ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.
    6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del
    Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
    alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari
    per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al
    solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può
    disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la
    programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici
    interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo,  sulla base delle effettive esigenze e al solo
    fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo
    1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla
    gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
    comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo
    svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
    proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
    obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
    2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  8. sia
    attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile
    per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
    distanza;
  9. siano
     incentivate le ferie e i congedi
    retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
    contrattazione collettiva;
  10. siano
    sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  11. assumano
    protocolli di sicurezza anti-contagio  e,
    laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
    come principale misura di contenimento, 
    con adozione di strumenti di protezione individuale;
  12. siano
    incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
    a tal fine  forme di ammortizzatori
    sociali; 
  13.  per le sole attività produttive si raccomanda
    altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
    all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  14. in relazione a quanto disposto nell’ambito
    dei numeri 7 e 8  si favoriscono,
    limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
    sindacali.

11)
 Per tutte le attività non sospese si
esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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