L’ordinanza “anti-movida” spacca la città: gestori sul piede di guerra
Da un lato esultano i residenti di San Leone mentre dall'altro commercianti e gestori delle strutture sono sul piede di guerra
Locali chiusi alle 3 di notte il venerdì mentre sabato e domenica bisognerà chiudere i battenti addirittura un’ora prima. Pesanti limitazioni per le strutture che fanno musica all’aperto (praticamente tutte) con la musica che dovrà essere spenta alle 23:30 tutti i giorni tranne il venerdì (alle 00:30), il sabato e nei prefestivi (all’1). L’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che resterà in vigore per tutto il mese di agosto, ha letteralmente “spaccato” la città in due fazioni provocando inevitabili considerazioni e malumori. Si riaccende, dunque, l’eterno braccio di ferro tra i residenti delle zone balneari e gli addetti ai lavori che, dopo undici mesi di calma, aspettano proprio agosto per ripagare gli sforzi economici compiuti.
E il dibattito negli ultimi giorni appare infuocato. Da un lato esultano i residenti di San Leone, quartiere balneare in cui sono concentrati la maggior parte dei locali della movida; dall’altro, invece, commercianti e gestori delle strutture sono sul piede di guerra. Questi ultimi lamentano una visione miope dell’amministrazione comunale sul concetto di “città a vocazione turistica” laddove – di fatto – si ordina di spegnere letteralmente l’intero comparto proprio nei giorni in cui ci si auspica di lavorare di più. Il mese di agosto, infatti, è da sempre il periodo in cui a San Leone si riversano giovani provenienti dall’intera provincia e turisti. Il braccio di ferro, che in realtà esiste da diverso tempo, si è inasprito negli ultimi giorni a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti della zona di San Leone e i tanti appelli rivolti all’amministrazione comunale affinché si mettesse un “freno” alla movida indisciplinata con musica alta fino a tarda notte.
Tra i portavoce di questo sentimento il consigliere comunale di Forza Italia, e presidente della Commissione Turismo, Cultura e Spettacolo, al Consiglio comunale di Agrigento, Carmelo Cantone: “San Leone, negli ultimi anni, non è più solo una località balneare ma è diventata una zona residenziale a tutti gli effetti, abitata cioè tutto l’anno e non solo nel periodo estivo; riceviamo quotidianamente numerose segnalazioni proprio dagli abitanti che non riescono a riposare, esasperati dalla musica ad alto volume fino alle 3 del mattino. Anche questi cittadini hanno diritto a dormire così come accade nelle altre zone della città – ha dichiarato il consigliere comunale – bisogna assolutamente evitare il cosiddetto disturbo della quiete pubblica; occorre andare con urgenza oltre il semplice regolamento, emettendo un’apposita ordinanza che vieti la musica ad alto volume fino a notte, con controlli serrati da parte delle forze dell’ordine.” Una posizione non condivisa e anzi criticata dal capogruppo dello stesso partito, Simone Gramaglia: “Agrigento non è una città dormitorio ma a vocazione turistica. Certamente bisogna contemperare le esigenze turistiche, commerciali, ricettive e di intrattenimento con il diritto alla quiete pubblica, ma non bisogna indiscriminatamente imporre delle drastiche limitazioni alle attività imprenditoriali, a danno di sacrifici e investimenti”.
Nel dibattito si è levata alta la voce di Marco Catalano, uno dei più autorevoli rappresentati della movida agrigentina: “L’ordinanza spezza letteralmente le gambe al commercio agrigentino e in particolare modo quello di San Leone. Dopo due anni di covid, con tutte le restrizioni che hanno azzerato il mondo della movida, come si può arrivare a partorire un’ordinanza del genere con limitazioni pesantissime proprio nel periodo in cui i titolari dei locali devono raccogliere i frutti degli investimenti fatti? L’ordinanza a mio avviso – conclude Catalano – è folle ed è stata firmata senza riflettere. Questo significherebbe anche lasciare a casa molte persone che lavorano in questo settore.”
L’ORDINANZA NEL DETTAGLIO
I locali pubblici possono chiudere alle ore 2 da domenica a giovedì, alle 3 venerdì, sabato e prefestivi; il volume della musica in spazio esterno non deve superare i 70 decibel fino alle ore 22, e i 60 decibel dalle 22 fino all’orario di chiusura. In aree prevalentemente residenziali, il limite è di 55 db fino alle ore 22, e di 45 db dopo le ore 22. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica vi è l’obbligo di ridurre il volume dalle ore 23, il venerdì dalle ore 24, il sabato e i prefestivi dalle ore 00:30, ma nelle località non balneari dalle 24. Le zone balneari sono: San Leone, Cannatello, Zingarello e Maddalusa. E’ ammesso continuare le emissioni musicali sino a 30 minuti dopo i limiti esclusivamente con sottofondo musicale rigorosamente basso, al solo fine di intrattenere il pubblico, senza arrecare disturbo al riposo delle persone. Per quelle attività che da ristoranti si trasformano in sale da ballo “occorre la licenza del questore, senza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività”. Per quanto riguarda il karaoke: “non potrà durare oltre la mezzanotte”; per la notte di Ferragosto, quella tra il 14 e il 15 in cui tradizionalmente si fa festa fino alle ore piccole, si deduce che i locali dovrebbero chiudere, salvo deroghe, entro le 3 in quanto prefestivo. Ma per quanto riguarda la musica, si staccherebbe tutto già all’una.
LE SANZIONI
“Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista nel relativo regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all’aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,13 (att. 10 comma 1 -legge 447/1995). E’ sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione, è punito col pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56 (art. 10 comma 2 – legge 447/1995). Chiunque violi il rispetto degli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto è punito con il pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,45″.






