Appalti pubblici, Tar annulla interdittiva antimafia a impresa
Il Tar di Palermo ha annullato l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di una societa’ attiva nel settore della progettazione ed esecuzione di grandi opere edili e appalti pubblici. Nel 2018, il ministero dell’Interno aveva emesso una informativa nei confronti dell’impresa ritenendo sussistente il rischio di un condizionamento da parte della criminalita’ organizzata derivante principalmente dal rapporto consortile […]
Il Tar di Palermo ha annullato l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di una societa’ attiva nel settore della progettazione ed esecuzione di grandi opere edili e appalti pubblici. Nel 2018, il ministero dell’Interno aveva emesso una informativa nei confronti dell’impresa ritenendo sussistente il rischio di un condizionamento da parte della criminalita’ organizzata derivante principalmente dal rapporto consortile intercorso nel periodo 2007-2013, per l’esecuzione di lavori nella citta’ di Palermo, tra la stessa societa’ e un’altra, i cui titolari, nel 2018, erano stati raggiunti da misure di prevenzione, cosi’ desumendone un’asserita persistente ed attuale cointeressenza economica con la societa’. Inoltre il ministero aveva fatto riferimento anche alla partecipazione in un’altra societa’ consortile nella quale avevano partecipato altre due societa’ successivamente raggiunte da provvedimenti cautelari di natura patrimoniale. L’impresa, dunque, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto ricorso al Tar contro il ministero per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo e degli atti dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e del Comune di Palermo. In particolare, i legali hanno sostenuto “l’autonoma irrilevanza”, ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia, “di fatti risalenti nel tempo se non coordinati e posti in continuita’ con ulteriori e recenti fatti di analogo tenore che diano atto di un concreto ed attuale condizionamento mafioso”.
Un eccesso di potere – secondo il team legale – per difetto d’istruttoria e di adeguata motivazione, in ragione del fatto che le vicende giudiziarie che avevano colpito l’altra societa’ non potevano assumere “autonoma pregnanza” in mancanza di alcun riferimento specifico alla posizione o a vicende relative alla societa’ ricorrente, ritenuta, invece, tout court contigua alla criminalita’ organizzata esclusivamente in ragione del temporaneo rapporto consortile intercorso per la realizzazione di un’opera pubblica in epoca risalente quando nessun provvedimento restrittivo era stato adottato ne’ alcuna indagine era in corso dei confronti dei titolari dell’impresa poi colpiti da misure preventive, i quali, di contro, avevano ricoperto nel tempo cariche istituzionali, a garanzia di ulteriore affidabilita’ per gli interlocutori esterni. Inoltre, i difensori della societa’ ricorrente hanno rilevato come, al tempo dell’aggiudicazione della gara, la stazione appaltante – alla quale spettava il controllo preventivo circa il possesso dei requisiti di moralita’ ed affidabilita’ di tutti i soggetti componenti la societa’ consortile – non aveva rilevato nulla in ordine a precedenti penali o cause ostative alla partecipazione alla gara in capo alla societa’ poi incisa da misure preventive. Infine, anche con riferimento ai rapporti economici e partecipativi dell’impresa in un’altra societa’ consortile partecipata da due societa’ poi raggiunte da provvedimenti cautelari di natura patrimoniale, la difesa ha ribadito la strumentalita’ ai fini della partecipazione a un’unica gara, risalente al 2005, della quale l’Ati costituita era risultata aggiudicataria quando ancora nessun provvedimento cautelare era stato adottato nei confronti dei soci delle societa’ controindicate. Il Tar, dopo aver accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, confermata in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti.