Giudiziaria

Esclusione illegittima da graduatoria, prof riammessa dal giudice del lavoro

Il Giudice del lavoro dichiara l’illegittimità delle esclusione di una docente dalla selezione predisposta per l’inserimento dei docenti nelle graduatorie nazionali utili ai fini dell’insegnamento nelle Accademie delle belle arti Rilevante il principio di diritto reso dal Giudice del lavoro, che ha dichiarato il diritto di una docente – che aveva prestato servizio in Accademie […]

Pubblicato 4 anni fa

Il Giudice del lavoro dichiara
l’illegittimità delle esclusione di una docente dalla selezione predisposta per
l’inserimento dei docenti nelle graduatorie nazionali utili ai fini
dell’insegnamento nelle Accademie delle belle arti

Rilevante il principio
di diritto reso dal Giudice del lavoro, che ha dichiarato il diritto di una
docente – che aveva prestato servizio in Accademie di belle arti legalmente
riconosciute  – ad essere inserita nelle
graduatorie nazionali utili ai fini del conferimento di incarichi a tempo
determinato nelle Accademie di belle arti.

La vicenda trae origine
dall’adozione del Bando di cui al D.M. 526 del 30.06.2014 con cui il Ministero
della Pubblica istruzione aveva indetto una procedura finalizzata alla costituzione
delle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo
determinato nelle Accademie di belle arti di tutta Italia.

A tale selezione
prendeva parte anche la professoressa P. I. che, però, veniva esclusa
sull’assunto che il suo sevizio, maturato presso le Accademie legalmente riconosciute
e non presso quelle statali, non fosse da ritenersi valevole ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva e ciò sulla base di un’interpretazione
fornita dal Miur dopo la pubblicazione del bando medesimo.

Avverso la superiore
esclusione, la professoressa, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino,
Simona Manca ed Emanuele Carta, proponeva ricorso innanzi al Giudice del lavoro,
deducendo che l’interpretazione proposta dal Ministero fosse contraria, non
solo a quanto stabilito nel bando, ma anche alle previsioni degli articoli 1 e
2 della Legge n. 508/1999.

Gli avvocati Rubino,
Manca e Carta, deducevano, infatti, che a mente del D.P.R. n. 212/2005, le
Accademie legalmente riconosciute debbono essere conformi a quelle statali per
ciò che riguarda l’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture e del
personale, la tipologia dei corsi di studio e le altre attività formative e
che, secondo un costante indirizzo interpretativo, ai fini della predetta
procedura selettiva era innegabile il diritto di far valere gli anni di
insegnamento presso le Accademie legalmente riconosciute, facenti anch’esse
parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si costituiva in
giudizio il Miur contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto.

Il Giudice del lavoro,
condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino, Manca e Carta, ha
affermato il principio che le Accademie dei belle arti legalmente riconosciute
non possono che rientrare tra le “Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica” con la conseguenza che, in difetto di specifiche cause di
esclusione previste nel bando, gli anni di servizio in esse svolti devono
intendersi utili e validi ai fini della maturazione del requisito per
partecipare alla procedura selettiva indetta dal Miur. Pertanto il Tribunale
adito, in accoglimento del ricorso proposto dalla professoressa P. I., ha
dichiarato il suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie nazionali utili
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta
Italia.

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