Agrigento

Firma falsa su fideiussioni e interessi usurari: istituto bancario condannato

Importante sentenza del Tribunale di Agrigento in materia di fideiussioni e di termine per far dichiarare l’inopponibilità della fideiussione in caso di firma apocrifa. Il caso era quello di un fideiussore che non aveva disconosciuto per tempo la propria apparente sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione che, per chi non è della materia, è quel […]

Pubblicato 4 anni fa

Importante sentenza del Tribunale di Agrigento in
materia di fideiussioni e di termine per far dichiarare l’inopponibilità della
fideiussione in caso di firma apocrifa.

Il caso era quello di un fideiussore che non
aveva disconosciuto per tempo la propria apparente sottoscrizione apposta al
contratto di fideiussione che, per chi non è della materia, è quel contratto
con cui un soggetto garantisce il debito di un altro. Il presunto debitore,
assistito dagli  avvocati Accolla e
Cappello, proponeva querela di falso impugnando il contratto di fideiussione
per fare accertare che la firma ivi apposta fosse falsa. La banca naturalmente
si opponeva insistendo per la bontà del documento e per altre ragioni
squisitamente tecniche.

Si apriva una lunga diatriba, all’ esito della
quale il Tribunale di Agrigento, facendo proprio l’impostazione data alla
problematica dagli avvocati Accolla e Cappello, riconosceva l’ammissibilità del
rimedio esperito. A seguito della perizia grafologica, quindi, si accertava la
falsità di firma e la nullità della fideiussione. La Ctu contabile, poi,
accettava l’esistenza di usura con la conseguenza che il decreto ingiuntivo
veniva revocato, il fideiussore liberato e la Banca condannata alla refusione
delle spese di lite.

“La sentenza in
argomento”
– dichiarano
i legali – “squarcia un velo su un modus
procedendi per lungo tempo invalso, per effetto del quale molti istituti, dopo
aver allegramente e disinvoltamente gestito i rapporti di credito, al momento
di agire procedevano alla “sistemazione delle carte” in maniera più o meno
legittima,  e afferma un principio di
sostanza, con l’ammissibilità della querela di falso pur in assenza del
tempestivo disconoscimento del contratto prodotto dalla banca, ritenendo non
sussistente preclusione alcuna. La questione, è bene evidenziarlo, non era nè
semplice nè scontata, essendo molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza. La
lettura fornita da questa difesa della normativa di riferimento ha, però è per
fortuna, convinto il tribunale e ha consentito di accertare la falsità e
conseguente nullità del contratto. E la questione non è ancora finita perché
adesso si procederà con l’azione di risarcimento del danno, avendo la banca,
oltre che scientemente usato un contratto falso intrapreso azioni contro l’inesistente
fideiussore inserendo il nominativo dello stesso tra i cattivi pagatori e
ledendone immagine e riservatezza Sull’usura c’è ben poco da dire, se non che
il controllo dei contratti è necessario e deve essere eseguito da soggetti
competenti e non da avventurieri”.

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