Giudiziaria

Formazione professionale, Avviso 8: commissariato l’assessorato della Formazione professionale

La vicenda processuale relativa all’Avviso 8, si arricchisce di un ulteriore tassello relativo, questa volta, alla mancata attuazione da parte dell’assessorato della Formazione dei criteri dettati dai Giudici Amministrativi per la formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi per la formazione. Come si ricorderà, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenze del 02.10.2019, disponeva […]

Pubblicato 4 anni fa

La
vicenda processuale relativa all’Avviso 8, si arricchisce di un ulteriore
tassello relativo, questa volta, alla mancata attuazione da parte dell’assessorato
della Formazione dei criteri dettati dai Giudici Amministrativi per la
formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi per la formazione.

Come
si ricorderà, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenze del
02.10.2019, disponeva che l’Assessorato della Formazione riformulasse la
graduatoria dell’Avviso 8, con riferimento ai criteri A1 e A2, in modo da
garantire che gli enti con più esperienza non venissero “penalizzati” oltre
modo.

La
dichiarata illegittimità dei suddetti criteri – riguardanti il limite massimo
di corsi da conteggiare (individuati nel numero di 15) e del numero di allievi
(individuati nel numero di 180) – avrebbe dovuto, dunque, imporre
all’Amministrazione regionale una riformulazione della graduatoria dell’Avviso
8.

Ciononostante,
pur essendo decorso il termine di legge previsto per l’esecuzione delle suddette
pronunce, l’Assessorato della Formazione professionale, non ha dato alcun
seguito all’ordine imposto dal Giudice Amministrativo di secondo grado.

Pertanto
l’associazione Politea, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, e l’associazione
E.A.P Fedarcom, difesa dall’avvocato Lucia Alfieri, proponevano separati ricorsi
davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo al Giudice Amministrativo
di secondo grado di ordinare all’Amministrazione regionale di eseguire la sentenza
n. 879/19 (relativa al giudizio instaurato dall’Associazione E.A.P. Fedarcom) e
la sentenza n. 880/2019 (relativa al giudizio instaurato dall’Associazione Politea),
riformulando la graduatoria in questione attenendosi alle modalità ed ai
criteri individuati dal medesimo Cga.

L’Amministrazione
regionale, costituitasi in giudizio, con la propria memoria difensiva: a) sosteneva
il carattere “elastico” dei criteri formulati precedentemente dal Cga; b) comunicava
di aver nominato una commissione al fine di individuare formule alternative che
risultassero ugualmente soddisfacenti del risultato voluto dal Cga; c) chiedeva,
irritualmente, ulteriori e generici chiarimenti sull’attuazione del giudicato.

Gli
avvocati Rubino (difensore della “Politea”) e Alfieri (difensore della “E.A.P.
Fedarcom”), contrariamente, sostenevano l’inesistenza di alcun documento dal
quale evincere l’avvio di un’attività di esecuzione della più volte citata
sentenza del Cga, evidenziando, inoltre, che i criteri di rimodulazione della
graduatoria comunicati in sede di memoria difensiva dall’Assessorato fossero
tali da stravolgere le indicazioni del Cga e, per di più, idonei a consentire
la riproposizione della vecchia graduatoria (stilata sulla scorta dei criteri
A1 e A2, dichiarati successivamente illegittimi).

Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa, in accoglimento delle tesi degli avvocati
Rubino e Alfieri, ha accolto i due ricorsi, condannando l’Assessorato a dare
integrale esecuzione alle sentenze n. 879/2019 e n. 880/2019, rese dal medesimo
Cga, nel termine di sessanta giorni.

In
particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato l’insussistenza di
qualsivoglia documento volto a dare esecuzione alla citata sentenza,
evidenziando, inoltre, che le modalità con le quali l’Amministrazione vorrebbe
provvedere non appaiono in linea con il dettato della sentenza da eseguire. Al
contrario, il Cga ha affermato che le modalità di riformulazione sembrano volte
a realizzare un obiettivo estraneo all’Avviso 8, ovvero la non penalizzazione degli
enti privi di esperienza.

Con
la medesima pronuncia, inoltre, il Cga ha nominato in entrambi i casi, per il
caso di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione, quale commissario ad
acta il segretario generale della Presidenza della Regione, condannando l’Amministrazione
al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i giudizi.

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