Agrigento

Il diritto al riconoscimento del figlio naturale dev’essere negato al padre violento

La Corte di Cassazione Sezione prima deciderà la questione alla imminente udienza del 19.4.2021.

Pubblicato 3 anni fa

Il  Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in adesione al ricorso presentato dall’avv Arnaldo Faro, nell’interesse della minore M. V.  intervenendo con una propria memoria difensiva  depositata il 26.3.2021,  ha chiesto alla Suprema Corte l’annullamento della  sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ha consentito il riconoscimento  filiale  al padre biologico della piccola  M.V., che si era reso responsabile di atti violenti contro i prossimi familiari.

Dopo la nascita della bambina il padre M.A.H.  di origine  egiziana; consenso  che era stato  recisamente negato ed opposto dalla madre F. V. oriunda di Raffadali,  in considerazione delle condotte violente  dal medesimo attuate   nei confronti  della stessa,  avendola anche voluta  indurre all’aborto.

In particolare il padre, dopo la nascita della minore,  aveva  programmato di impartire alla piccola un’educazione  religiosa  integralista, secondo rigidi canoni comportamentali, in contrasto con  contesto socio culturale di riferimento della minore stessa, manifestando anche  l’intento di volerla condurre nel suo paese d’origine,  per affidarla alla propria madre.

In particolare il Procuratore Generale  ha censurato la sentenza della Corte di Venezia che non aveva provveduto ad applicare il principio di derivazione  sovranazionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  proclamata a Nizza il  il 7.12.2000 ed adattata a Strasburgo  il 12.12. 2007) della  prioritaria tutela del preminente e superiore interesse del fanciullo il c.d  best interest : in pratica ogni atto che riguarda il minore ( quindi anche quelli di natura giudiziaria), deve  considerare  in primis il supremo interesse del minore stesso.

La Procura Generale  ha anche richiamato il granitico principio secondo cui se è diritto soggettivo dell’altro genitore  quello di riconoscere il proprio figlio naturale, tutelato dall’art. 30 della Costituzione, tuttavia tale diritto può essere sacrificato in presenza  del rischio di compromissione dello sviluppo psico fisico del minore stesso, con un bilanciamento  tra l’esigenza di affermare la verità biologica, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari e ciò impone  uno scrupoloso accertamento di quale sia in concreto   l’interesse del minore.

In proposito di tale interesse l’Avv. Faro investendo della tutela della minore la Corte di Cassazione  ha lamentato che i giudici di merito nel valutare l’interesse concreto della minore MV, si  erano posti in contrasto   con la Convenzione del Consiglio d’Europa, sulla prevenzione e lotta contro la violenza domestica (Convenzione di Instambul del 2011) ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 77 del 2013, –che ha definito la violenza domestica quella che si concretizzi  in tutti gli atti di violenza fisica sessuale, psicologica o economica che si verifichino all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti  coniugi o partiner, indipendentemente  dal fatto che l’autore di tali atti condivida  o abbia condiviso la stessa residenza della vittima—rilevando che  detta convenzione    nel sistema delle fonte  ha rango ultra primario ed impone di escludere qualsiasi contatto tra autore e vittima  della violenza.

In sintonia con tale principio il Procuratore  Generale presso la Corte di Cassazione vindice della legalità e della corretta applicazione delle leggi nazionali e sovranazionali ha chiesto l’accoglimento  del ricorso dell’avv. Faro, rilevando anche  che dovrà essere compito dei giudici di merito su compulsazione del Pm “affari civili” compulsare tutti gli accertamenti necessari  per rilevare  le emergenze penali  a carico del padre della minore, anche secondo le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura , per la trattazione  dei procedimenti, nell’ambito dei quali si discuta  di violenza di genere o domestica.

La Corte di Cassazione Sezione  prima deciderà la questione alla imminente  udienza del 19.4.2021. 

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