Giudiziaria

Reato non dichiarato estinto: Tar conferma esclusione di una concorrente da procedura selettiva

La signora B.S. ha partecipato ad una procedura selettiva indetta dal Miur. per la stabilizzare n. 305 di unità di personale che aveva svolto mansioni corrispondenti a quelle di collaboratore professionale L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, tuttavia, ha escluso la suddetta concorrente dalla procedura, avendo la stessa riportato – oltre 10 anni prima – […]

Pubblicato 4 anni fa

La signora
B.S. ha partecipato ad una procedura selettiva indetta dal Miur. per la
stabilizzare n. 305 di unità di personale che aveva svolto mansioni
corrispondenti a quelle di collaboratore professionale

L’Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia, tuttavia, ha escluso la suddetta
concorrente dalla procedura, avendo la stessa riportato – oltre 10 anni prima –
una condanna per il reato di falsa testimonianza.

La
concorrente ha impugnato innanzi al Tar Sicilia Palermo la suddetta esclusione,
sostenendo che la pena alla stessa inflitta (anni due di reclusione) fosse
stata sospesa e, pertanto,  il reato si
sarebbe estinto automaticamente, non avendo la stessa commesso alcun altro
delitto nel quinquennio successivo alla sentenza di condanna.

Il
Presidente del Tar, con decreto cautelare, ha accolto la richiesta di misura
cautelare monocratica formulata dalla sig.ra B.S.

L’Amministrazione
scolastica – in esecuzione del decreto del Presidente del Tar Palermo – ha
disposto l’ammissione con riserva della citata concorrente al concorso e ha
proceduto ad inserirla in posizione utile.

La
sig.ra T..A, altra partecipante alla medesima procedura (che si è vista
superata in graduatoria per effetto della riammissione della concorrente
originariamente esclusa) ha proposto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo
Rubino e Giuseppe Impiduglia, un atto di intervento in giudizio, chiedendo il
rigetto del ricorso.

In
particolare, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto
che, ai sensi del bando, la condanna riportata dalla ricorrente fosse ostativa
alla partecipazione al concorso e hanno, altresì, rilevato – citando al
riguardo specifici precedenti del Tar Lazio e del Consiglio di Stato – che
l’estinzione del reato non opera automaticamente ma presuppone un provvedimento
espresso adottato  dal Giudice Penale
(provvedimento che, nel caso di specie, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, non era ancora intervenuta).

Il Tar Sicilia
Palermo – presidente Cosimo Di Paola, relatore Francesco Mulieri – condividendo
le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha respinto il
ricorso proposto dalla sig.ra B.S., confermando la legittimità dell’originaria
esclusione della stessa dalla procedura.

Il Tar Sicilia,
con la suddetta sentenza, ha, invero, chiarito che l’estinzione del reato,
sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del
tempo. Quest’ultima, infatti, deve essere riscontrata in una espressa pronuncia
del giudice dell’esecuzione penale, a cui l’Ordinamento attribuisce la potestà
di verificare la sussistenza dei relativi presupposti e delle relative
condizioni. Ne consegue che, fino a quando non intervenga quel provvedimento
giurisdizionale (che va di norma richiesto con istanza di parte) non può
legittimamente parlarsi di reato estinto.

Per effetto
della suddetta sentenza del Tar Palermo, la sig.ra B.S. non potrà conseguire, a
causa della condanna riportata, l’immissione in servizio.

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