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Consiglio di Stato commissaria il Ministero dell’Istruzione su ricorso di una docente raffadelese

La professoressa E. Z. di 33 anni, residente a Raffadali, aveva partecipato alla prova preselettiva relativa al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie di I e di II grado; tuttavia non veniva ammessa a sostenere le prove scritte per il mancato superamento della soglia dei 35/50. Pertanto proponeva un […]

Pubblicato 5 anni fa

La professoressa
E. Z. di 33 anni, residente a Raffadali, aveva partecipato alla prova
preselettiva relativa al concorso per il reclutamento del personale docente
nelle scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie di I e di II grado; tuttavia
non veniva ammessa a sostenere le prove scritte per il mancato superamento della
soglia dei 35/50. Pertanto proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar
Lazio volto all’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di  esclusione dall’elenco degli ammessi alle
prove scritte.

Con
ordinanza collegiale il Tar del Lazio ammetteva con riserva  la ricorrente a sostenere la prova scritta
del suddetto concorso; una volta concluse tutte le prove del concorso la
ricorrente veniva collocata con riserva all’interno delle graduatoria
definitiva di merito. Pertanto la ricorrente proponeva un ricorso per motivi
aggiunti deducendo l’illegittimità della clausola “con riserva”,
posto che la riproposizione della predetta clausola rendeva non utile il
posizionamento in graduatoria della ricorrente ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato; il Tar adito, in accoglimento del ricorso e dei successivi
motivi aggiunti, annullava i provvedimenti impugnati, ordinando lo scioglimento
della riserva con la quale la ricorrente era stata inserita in graduatoria.
Tuttavia la P.A. non provvedeva a adottare gli ulteriori atti necessari
all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente; pertanto quest’ultima,
con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, agiva
per l’integrale esecuzione del giudicato nascente dalla precedente sentenza
nonchè per il risarcimento del danno subito per effetto della mancata
tempestiva assunzione a tempo indeterminato.

Il
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata
dai difensori, ritenendo la sussistenza di un danno ingiusto derivante dalla
tardiva assunzione, ordinando all’Amministrazione di procedere alla
ricostruzione della carriera della ricorrente, nonchè alla reintegrazione ai
fini previdenziali, condannando l’Amministrazione anche al pagamento delle
spese giudiziali. Ma l’Amministrazione non provvedeva a dare integrale
esecuzione al giudicato; pertanto la docente raffadalese proponeva un ricorso
per ottemperanza di giudicato, sempre con il patrocinio degli Avvocati Girolamo
Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la
nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, da ultimo ha accolto anche il ricorso per
ottemperanza patrocinato dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ordinando al
Ministero dell’Istruzione di date esecuzione al giudicato e nominando per
l’ipotesi di ulteriore inadempienza il dirigente preposto al Dipartimento per
la gestione delle risorse umane e finanziarie del Miur, condannando nuovamente
il Ministero al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto delle
sentenza rese dal giudice amministrativo, la docente raffadalese otterrà il
risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva assunzione a tempo
indeterminato, mentre il Ministero pagherà le spese giudiziali.

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