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Piera Aiello:”sono testimone giustizia e non rinuncio a diritti”

“Posto una lettera ricevuta da un mio caro amico testimone, sono esattamente le parole che avrei voluto dire”. Piera Aiello, indagata dalla procura di Sciacca per falso in atto pubblico, pubblica sul suo profilo Facebook la lettera di un testimone di giustizia, con la quale in qualche modo risponde all’iniziativa giudiziaria che le contesta di […]

Pubblicato 5 anni fa

Posto una lettera ricevuta da un mio caro amico testimone, sono esattamente le parole che avrei voluto dire”. Piera Aiello, indagata dalla procura di Sciacca per falso in atto pubblico, pubblica sul suo profilo Facebook la lettera di un testimone di giustizia, con la quale in qualche modo risponde all’iniziativa giudiziaria che le contesta di avere presentato false attestazioni che le avrebbero consentito di candidarsi alla Camera. Secondo i pm avrebbe utilizzato un nome – quello di Piera Aiello, appunto – che non esisterebbe piu’, perche’ e’ stato cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Partanna per via del suo status di testimone di giustizia. Non e’ la tesi della deputata del M5s, ne’ quella dell'”amico testimone”. L’istituto del cambio di generalita’ di coloro che sono sottoposti al programma speciale di protezione, viene spiegato, “costituisce il massimo beneficio tutorio, in quanto comporta la creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri dello stato civile ed e’ adottato solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura di protezione risulti inadeguata a tutelare la vita del testimone di giustizia e dei suoi familiari”. In diritto il cambiamento delle generalita’ “non cancella il diritto costituzionale ad esercitare la capacita’ giuridica intesa come elettorato attivo e passivo. Risulta pertanto falso e privo di ogni fondamento giuridico-amministrativo la notizia che Piera Aiello non avesse alcun diritto a candidarsi”. E ancora: “I nostri nomi esistono eccome, la mia carta di identita’ originale e’ stata da poco rinnovata, dal personale del Servizio centrale di protezione, cosi’ come prevede la legge che regola il cambio di generalita’. Spetta alla Commissione centrale autorizzare la persona ammessa allo speciale programma di protezione a utilizzare le generalita’ originali per specifici atti o rapporti giuridici”. 

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