Sciacca: per il Giudice di Pace non dovuto il canone di depurazione per il 2012
Il Giudice di Pace di Sciacca, in persona della dott.ssa Maria Lauricella, con sentenza n. 30/2019 emessa lo scorso 22 marzo, ha accolto integralmente le richieste dell’avvocato Stefano Scaduto, relative agli avvisi di pagamento del canone di depurazione per l’anno 2012, emessi ed inviati dal Comune di Sciacca a tutti i cittadini di Sciacca, dichiarando […]
Il Giudice di Pace di Sciacca, in persona della dott.ssa Maria Lauricella, con sentenza n. 30/2019 emessa lo scorso 22 marzo, ha accolto integralmente le richieste dell’avvocato Stefano Scaduto, relative agli avvisi di pagamento del canone di depurazione per l’anno 2012, emessi ed inviati dal Comune di Sciacca a tutti i cittadini di Sciacca, dichiarando illegittimi, e pertanto annullando gli avvisi di pagamento per canone di depurazione anno 2012 inviati a 22 utenti, cittadini di Sciacca, che si sono costituiti in giudizio, condannando altresì il Comune di Sciacca al pagamento delle spese legali. Lo stesso Scaduto, in precedenza, come Presidente dell’associazione Centro Studi De Gasperi, aveva presentato al Comune di Sciacca, al Sindaco e all’Assessore ai servizi a rete, due documenti di studio, contenenti “osservazioni sulla illegittimità degli avvisi di pagamento relativi al Canone di depurazione anno 2012” . Pertanto, incarico di 22 utenti saccensi, il legale ha citato in giudizio il Comune di Sciacca per l’annullamento degli avvisi di pagamento del canone di depurazione anno 2012. In sintesi, il Giudice di Pace di Sciacca ha ritenuto innanzitutto che, la tariffa della depurazione è un corrispettivo contrattuale, che è dovuto solo se l’ente che lo richiede dimostri di avere effettuato la prestazione della depurazione. Nella fattispecie il Giudice di Pace ha riconosciuto che il Comune di Sciacca non ha dato prova di avere effettuato il servizio di depurazione nell’anno 2012 nei confronti degli utenti del servizio idrico nel territorio di Sciacca; al contrario ha rilevato il Giudice di Pace che solo in data 8. novembre 2012 è stato collaudato l’impianto di depurazione. In ogni caso, per la sentenza, il Comune di Sciacca non ha dato prova che lo stesso avrebbe potuto gestire il servizio di depurazione separatamente dalla gestione degli altri servizi idrici nel nostro territorio. Infatti,è stato evidenziato, che solo in presenza di una convenzione fra Girgenti acque e Comune di Sciacca, quest’ultimo avrebbe potuto gestire il depuratore separatamente dalla gestione degli altri servizi idrici nell’anno 2012. Il Giudice di Pace ha inoltre ritenuto che gli avvisi di pagamento in questione sono illegittimi perché privi del documento informativo esterno, (che sarebbe stato fornito da Girgenti acque al Comune ma non allegato agli avvisi di pagamento) sulla cui base sarebbero stati calcolati gli importi richiesti per il canone di depurazione. L’avvocato Scaduto ha peraltro dato prova che in realtà i cittadini di Sciacca hanno già pagato il canone di depurazione per alcuni mesi del 2012, senza che lo stesso fosse dovuto, a Girgenti acque, la quale li ha illegittimamente incassati. A questo punto, benché la sentenza del Giudice di Pace abbia da un punto di vista strettamente giuridico efficacia fra le parti del processo, avendo il Giudice di Pace affrontato una questione posta si da 22 cittadini di Sciacca ma che in realtà riguarda migliaia di cittadini saccensi, Scaduto ritiene a questo punto che sia dovere politico e morale, dovere di equità del Comune di Sciacca, attuare questa sentenza nei confronti degli altri utenti- cittadini di Sciacca, che hanno pagato tali illegittimi avvisi di pagamento; ad essi per dovere di equità il Comune di Sciacca deve restituire le somme indebitamente incassate a titolo di canone di depurazione riferito all’anno 2012.