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Non violò sorveglianza speciale: assoluzione per Totò Di Gangi

Il Tribunale di Sciacca, giudice monocratico Antonino Cucinella, accogliendo le richieste del pubblico ministero Michele Marrone e del difensore avvocato Giovanni Vaccaro, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Salvatore Di Gangi dal reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tornato in libertà nel 2010, dopo una lunga carcerazione […]

Pubblicato 10 anni fa
Salvatore  Di Gangi

Salvatore Di Gangi

Il Tribunale di Sciacca, giudice monocratico Antonino Cucinella, accogliendo le richieste del pubblico ministero Michele Marrone e del difensore avvocato Giovanni Vaccaro, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Salvatore Di Gangi dal reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Tornato in libertà nel 2010, dopo una lunga carcerazione per il noto processo Avana, l’imputato era stato sottoposto all’obbligo di dimora e ad una serie di prescrizioni, tra le quali quella di “non associarsi stabilmente con pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione”. Sennonché, come per due volte segnalato con informative dai Carabinieri di Sciacca, il Di Gangi aveva incontrato alcuni soggetti con precedenti penali.

In seguito al rinvio a giudizio da parte del Gup, nel corso del dibattimento, prima davanti al giudice Cinzia Alcamo e poi davanti al giudice Antonio Cucinella, è emerso che si era trattato di incontri occasionali, nel 2011 e nel 2012, con persone condannate da tempo e per reati non particolarmente gravi.

Due soggetti si erano limitati ad accompagnarlo in auto, un altro era stato incontrato, una sola volta, in un bar. In sede di discussione, il pubblico ministero Marrone ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed il difensore avvocato Giovanni Vaccaro ha chiesto l’assoluzione piena, in linea principale perché il fatto non sussiste ed in linea subordinata perché il fatto non costituisce reato.

Il giudice Cucinella ha assolto ai sensi del primo comma del detto articolo perché il fatto non costituisce reato e si è riservato di depositare la motivazione entro novanta giorni.

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