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Realizzazione struttura alberghiera: Cga sospende pretesa Crias

La CRIAS pretendeva circa 700 mila euro indietro da chi aveva realizzato una struttura alberghiera il CGA sospende la pretesa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 105/2020, ha accolto le doglianze dell’imprenditore che aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’avviso 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013, patrocinato dall’Avv. Michele Cimino, unitamente […]

Pubblicato 4 anni fa

La CRIAS pretendeva circa 700 mila euro indietro da chi aveva realizzato una struttura alberghiera il CGA sospende la pretesa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 105/2020, ha accolto le doglianze dell’imprenditore che aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’avviso 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013, patrocinato dall’Avv. Michele Cimino, unitamente all’Avv. Giorgio Troja e al Dott. Oscar Di Rosa.

In particolare l’Avviso, finanziato dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, e gestito dalla CRIAS, prevedeva un regime di aiuti all’investimento iniziale nel settore turistico, pari al 50 % delle spese ammissibili per le micro-piccole imprese siciliane.L’impresa, che in virtù del co-finanziamento aveva avviato un’attività alberghiera, si è vista recapitare una pretesa di restituzione della somma versata dalla CRIAS. Ciò in quanto, ad avviso del detto ente gestore, andrebbero letti come alternativi i parametri previsti dall’art. 18 dell’Avviso per la perdita del finanziamento.

“In realtà – commenta l’Avv. Cimino – l’interpretazione data dalla CRIAS non trova alcun fondamento nemmeno letterale, non sussistendo alcuna preposizione disgiuntiva e/o avversativa tra i due parametri. Una siffatta interpretazione, fra l’altro, sarebbe totalmente illegittima, dal momento che, come abbiamo dimostrato, un’impresa che perde solo 0,5 punti, per un solo indicatore, rispetto al punteggio inizialmente attribuito, e su cui si è fondata la graduatoria per l’ammissione al finanziamento, se lo vedrebbe revocato (come avvenuto alla nostra assistita), mentre un’altra impresa, perdendo fino a 12,5 punti, come complesso di più indicatori, e quindi con un punteggio finale di gran lunga inferiore rispetto all’ultima in graduatoria ammessa al finanziamento, ed ulteriormente inferiore anche rispetto a quello imprese inserite nella graduatoria delle operazioni ammesse ma non finanziabili, manterrebbe l’incentivo”.Proprio per tali ragioni, l’interpretazione autentica data il 17.8.2018 dall’Assemblea Regionale Siciliana aveva dato evidenza della non alternatività di detti parametri di esclusione, bensí della loro contemporanea sussistenza, impegnando il Governo Regionale, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive, a determinarsi di conseguenza. Ad oggi tuttavia non è intervenuto nessun atto amministativo in tal senso, nemmeno in seguito alla richiesta di annullamento del provvedimento avanzata dall’impresa in questione.

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