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Mafia, i giudici sull’ex avvocato Porcello: “Volontà di dissociarsi ma ha ammesso il noto e l’ovvio”

Per i giudici l’ex avvocato, condannata a nove anni e quattro mesi, ha manifestato la volontà di dissociarsi ma raccontando “il noto e l’ovvio” senza aggiungere niente di quanto già i magistrati antimafia sapessero

Pubblicato 1 ora fa

Tra le figure più importanti dell’intera inchiesta Xidy, l’operazione che nel febbraio 2021 decapitò il mandamento mafioso di Canicattì, vi è indubbiamente Angela Porcello. L’ex avvocato, radiata dopo il suo arresto eseguito da parte dei carabinieri del Ros, è stata condannata in secondo grado a nove anni e un mese di reclusione per associazione mafiosa con un ruolo di vertice. Nelle scorse settimane, dopo quattro anni, è stata scarcerata e posta ai domiciliari. Il suo studio professionale, come emerso dalle indagini, sarebbe divenuto riparo sicuro per boss e gregari di Cosa nostra e Stidda convinti di essere lontani da orecchie e occhi indiscreti. In realtà ad ascoltare e osservare vi erano i carabinieri che, in quasi due anni di indagine, hanno ricostruito dinamiche, frizioni e alleanze tra famiglie.

Angela Porcello, secondo l’ipotesi accusatoria confermata in due gradi di giudizio, non soltanto avrebbe fatto parte del mandamento di Canicattì ricoprendo il ruolo di cassiera dei clan ma sarebbe stata anche il tramite del boss ergastolano Giuseppe Falsone – capo indiscusso della mafia agrigentina – con l’esterno. L’ex avvocato, dopo essere stata arrestata, ha subito manifestato la volontà di collaborare con la giustizia e dissociarsi da Cosa nostra di cui avrebbe fatto parte fin dal 2015. Diversi i verbali che ha reso ai magistrati della Dda di Palermo che, tuttavia, hanno deciso di non riconoscerle lo status di collaboratrice. Con le motivazioni della sentenza, depositate dai giudici della Corte di appello di Palermo, possiamo adesso capire più da vicino il perchè. 

Si legge in sentenza: “Il quadro probatorio che delinea la penale responsabilità di Porcello Angela per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa è basato su una imponente messe di intercettazioni e vide-oriprese della p.g. di notevole capacità storico-rappresentativa, dimostrativa dell’elevato grado di adesione e compartecipazione dell’imputata agli interessi della cosca mafiosa agrigentina capeggiata da Giuseppe Falsone oltre che del peculiare rapporto fiduciario e criminale che la stessa – strumentalizzando la propria professione di avvocato – ha instaurato con altri capi mafia dello stesso consorzio mafioso, primo fra tutti l’ex compagno Giancarlo Buggea con il quale aveva instaurato una intricata relazione associativa e non soltanto sentimentale.”

I giudici spiegano inoltre il perchè non è stata riconosciuta ad Angela Porcello l’attenuante della collaborazione con l’autorità giudiziaria: “La motivazione della sentenza impugnata in base alla quale il primo giudice ha ritenuto non applicabile agli apporti dichiarativi della Porcello la circostanza attenuante speciale di cui al citato art. 8. si basa sul rilievo che le dichiarazioni dell’imputata, sebbene motivate, a detta della medesima, da un afflato collaborativo fortemente incentrato sulla volontà di rescindere il vincolo associativo, non si sono concretizzate in indicazioni e/o informazioni effettivamente nuove ed utili agli esiti del giudizio, ma in circostanze in parte già attinte dagli esiti delle indagini e in parte non utili all’accertamento di alcun reato o all’identificazione di alcun soggetto che non fosse stato già identificato. Ed invero ha osservato il g.u.p. che nell’ambito del solidissimo quadro probatorio emerso dalle indagini la Porcello altro non ha saputo fare che ammettere il noto e l’ovvio, ed ha, pertanto, ritenuto non applicabile la detta circostanza attenuante. Tale motivazione del g.u.p., supportata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa corte, non è stata sottoposta a censure o rilievi critici da parte dell’appellante, se non indirettamente attraverso gli stessi argomenti difensivi addotti in primo grado e già ritenuti irrilevanti dal primo giudice, ribadendo, cioè, la fermezza della dissociazione e l’autenticità dell’impegno collaborativo della Porcello, ma senza tuttavia indicare quale concreta utilità le dichiarazioni accusatorie dell’imputata avrebbero assicurato agli esiti dell’odierno procedimento in termini di nuove contestazioni di reato e/o di identificazione di ulteriori responsabili rispetto a quelli che risultavano già indagati al momento delle sue dichiarazioni. Ed infatti, nel corso degli interrogatori dei 26.5.2021 e 27.5.2021 la Porcello ha ricostruito, in modo sufficientemente dettagliato, un ampio arco temporale di operatività dell’associazione mafiosa agrigentina di cui ha ammesso di aver fatto parte dal 2015 riconoscendo la natura mafiosa degli incontri organizzati nel suo studio legale e specificando, per quanto era possibile in base alle sue informazioni, anche i ruoli e le concrete attività dei soggetti con i quali ha cooperato ed in particolare le attività del suo ex compagno Buggea. Tuttavia i risultati concreti di tali propalazioni – per quanto espressivi di una rivisitazione critica della condotta operata dall’imputata subito dopo il suo arresto – sono stati pressochè nulli nell’odierno procedimento, perché di fatto non sono andati oltre gli episodi e le relazioni soggettive che risultavano già accertati dalle intercettazioni e dagli ulteriori esiti delle indagini già svolte. Le dichiarazioni della Porcello, non solo non hanno consentito di attrarre nell’orbita delle odierne contestazioni d’accusa altri indagati rispetto a quelli che già risultavano attinti dalle indagini, ma non sono neppure servite da riscontro estrinseco “necessario” ai sensi dell’art. 192 comma 3 c.p.p. in relazione ad alcuna contestazione formulate nel presente procedimento, risultando, tutte le accuse mosse agli indagati basate sull’auto-evidenza probatoria delle fonti già ritualmente acquisite.  Lo sforzo collaborativo dell’ imputata, ai netto di alcuni riferimenti a soggetti non attinti dalle indagini e ad ulteriori episodi di reato per i quali non risultano formulate contestazioni d’accusa, non è dunque servito in alcun modo a determinare o modificare gli esiti del presente giudizio. Anche dove le dichiarazioni della Porcello son servite a confermare occasionalmente qualche circostanza (ad esempio in materia di armi detenute dal Buggea) la prova di resistenza effettuata sulla base delle ulteriori emergenze processuali ha comunque consentito di ritenere provate aliunde le medesime circostanze e, dunque, non essenziali le dichiarazioni della  predetta imputata. Il contributo dichiarativo della Porcello rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio è stato pressoché nullo anche in relazione alle specifiche vicende segnalate dalla difesa. Anche in relazione allle specifiche vicende segnalate con l’atto di appello la Porcello si è invero limitata a confermare ciò che non poteva essere in alcun modo disconosciuto per l’evidenza degli elementi di prova già acquisiti; ed anche nella motivazione della sentenza impugnata il narrato della Porcello è stato in più occasioni richiamato dal primo giudice solo a conferma di prove già acquisite nel corso delle indagini.”

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