Agrigento

Salvo il centro revisione, la società GS può continuare l’attività

Il Cga ha ritenuto fondate le ragioni della società, richiamando anche quanto già affermato in una precedente ordinanza cautelare del 2025

Pubblicato 2 ore fa

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società GS, consentendo al centro di revisione veicoli dell’Agrigentino di proseguire regolarmente la propria attività.  Con l’ordinanza del 4 settembre 2026, i giudici d’appello hanno sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto il ricorso dell’azienda contro la revoca dell’autorizzazione disposta dalla Motorizzazione Civile. 

La controversia trae origine dal provvedimento firmato il 7 maggio 2025 dalla Motorizzazione Civile di Agrigento, con cui veniva revocata l’autorizzazione rilasciata alla società GS. L’amministrazione aveva giustificato la decisione sostenendo l’impossibilità di accertare l’effettivo svolgimento delle mansioni da parte del responsabile tecnico. 

La revoca, tuttavia, si scontrava con evidenti elementi di contraddittorietà: soltanto un mese prima la stessa Motorizzazione aveva rilasciato una nuova autorizzazione subordinata alla nomina di un nuovo responsabile tecnico. Inoltre, l’ultimo verbale di ispezione del 10 ottobre 2024, sottoscritto dai funzionari della Motorizzazione e dall’ex responsabile, si era concluso con esito del tutto positivo e senza alcun rilievo. 

A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tar Sicilia, la società GS, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per chiederne la riforma e la sospensione cautelare degli effetti.  Il Cga ha ritenuto fondate le ragioni della società, richiamando anche quanto già affermato in una precedente ordinanza cautelare del 2025. Secondo il Collegio, eventuali irregolarità pregresse riguardanti il rapporto con il vecchio responsabile tecnico non intaccano l’affidabilità attuale dell’azienda, tanto più che la Motorizzazione aveva già rilasciato l’autorizzazione con il nuovo responsabile prima di procedere alla revoca. 

I giudici d’appello hanno inoltre rilevato che, in ben due anni e mezzo di attività, l’amministrazione non aveva mai contestato alcuna irregolarità all’azienda e che il provvedimento sanzionatorio si fondava su una mera impossibilità di accertamento dei fatti, senza riscontrare alcuna violazione effettiva delle prescrizioni di legge. 

Un elemento determinante per la decisione del Cga riguarda la valutazione del pregiudizio economico. Il Collegio ha riconosciuto che il blocco delle revisioni avrebbe compromesso anche il settore delle autoriparazioni svolto dalla società, provocando un danno grave e irreparabile in termini di perdita di avviamento e di clientela, non risarcibile per equivalente.  Alla luce di queste motivazioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha congelato la sentenza di primo grado e ha condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese della fase cautelare, restituendo alla società GS la piena facoltà di effettuare le revisioni dei veicoli. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner italpress istituzionale banner italpress tv