Il TAR Palermo accoglie ricorso di società agrigentina e annulla informativa interdittiva della Prefettura
Per effetto della sentenza del TAR, la società potrà continuare la propria attività.
Importante decisione della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che, con sentenza del 23 ottobre 2026, ha accolto il ricorso presentato da una società agrigentina – difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi – annullando la misura interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Agrigento e la conseguente cancellazione della società dall’Albo dei gestori ambientali.
Il provvedimento interdittivo era stato emesso sulla base delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), secondo cui la società sarebbe stata esposta al pericolo di infiltrazione mafiosa. Nello specifico, le contestazioni del G.I.A. e della Prefettura riguardavano un familiare dell’Amministratore della Società, che in passato era stato coinvolto in alcune operazioni di polizia ed in alcuni procedimenti penali.
A seguito dell’interdittiva, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Sezione Regionale Siciliana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) aveva disposto la cancellazione dell’impresa dall’Albo, decisione poi impugnata dall’azienda al pari del provvedimento interdittivo.
Il TAR Sicilia Palermo (Presidente Salvatore Veneziano, Estensore Fabrizio Giallombardo) ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso formulato dagli avv.ti Rubino e De Marco Capizzi.I giudici hanno rilevato la violazione dell’articolo 92, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), norma che impone all’amministrazione di garantire un effettivo contraddittorio prima della eventuale applicazione della misura interdittiva. La Prefettura, infatti, non aveva indicato alla Società – nella comunicazione di avvio – alcuni elementi chiave poi posti alla base del provvedimento finale. Più nel dettaglio, la comunicazione di avvio non faceva alcun riferimento alla operazione di Polizia San Calo’ – che ha visto coinvolto il familiare dell’Amministratore della Società (poi assolto dagli addebiti mossi)- e le dichiarazioni di un pentito che, già in passato, era stato ritenuto del tutto inattendibile. Tale incompletezza informativa ha leso le garanzie partecipative dell’impresa, non consentendole di esercitare appieno il proprio diritto di difesa prima dell’adozione dell’atto finale.
Di conseguenza, il TAR ha annullato sia l’interdittiva prefettizia sia, per illegittimità derivata, il provvedimento di cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali. Per effetto della sentenza del TAR, la società potrà continuare la propria attività.