Agrigento

Parco eolico Portella, il TAR Sicilia respinge il ricorso del Comune di Montevago

L'impianto sorgerà a cavallo di diversi comuni e si sono registrate forti polemiche da parte delle comunità locali

Pubblicato 4 ore fa

Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Montevago contro i pareri favorevoli rilasciati per la costruzione del parco eolico Portella, proposto dalla società Sicilia Wind e ricadente nei territori dei Comuni di Montevago, Menfi, Santa Margherita Belìce e Sambuca di Sicilia. La complessa controversia legale vedeva l’ente locale contrapposto al privato e agli assessorati competenti. La vicenda trae origine dal ricorso depositato dall’amministrazione comunale alla fine del 2024 per richiedere l’annullamento del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. Tale atto, sebbene vincolato a specifiche prescrizioni e alla riduzione del numero di aerogeneratori, aveva ribaltato due precedenti valutazioni negative della medesima autorità. Il Comune di Montevago lamentava un difetto di istruttoria, la violazione delle normative ambientali e l’omesso aggiornamento della documentazione paesaggistica a seguito delle sostanziali varianti al progetto originario introdotte dalla società proponente, tra cui lo spostamento e il potenziamento delle turbine in prossimità del centro abitato.

I giudici amministrativi, hanno incentrato la propria decisione su una preliminare e decisiva questione di rito, distinguendo nettamente la piena legittimazione processuale del Comune dall’effettivo interesse all’impugnazione immediata. Se da un lato è stato riaffermato il principio consolidato secondo cui l’ente locale è pienamente titolato a difendere l’assetto urbanistico, ambientale e paesaggistico della propria comunità stanziale, dall’altro la natura specifica del procedimento amministrativo ha precluso l’esame del merito delle contestazioni.

L’intera controversia si colloca infatti nella cornice del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), all’interno del quale la normativa ambientale prevede la confluenza di tutte le valutazioni e dei titoli abilitativi in una conferenza di servizi conclusiva. La determinazione finale di tale conferenza rappresenta l’unico atto dotato di reale e autonoma efficacia lesiva per i soggetti coinvolti. Di conseguenza, il collegio ha evidenziato come il parere espresso della Soprintendenza agrigentina costituisca un mero apporto istruttorio di carattere endoprocedimentale, privo di effetti immediati e non autonomamente impugnabile se separato dal provvedimento finale dell’amministrazione procedente.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai unanime del Consiglio di Stato e dei tribunali territoriali, il TAR Sicilia ha sancito che i dissensi o gli assensi manifestati dalle singole amministrazioni durante la conferenza di servizi non manifestano una volontà provvedimentale autonoma, bensì concorrono alla formazione del giudizio complessivo. In mancanza dell’adozione formale del provvedimento autorizzativo finale, l’azione promossa dal Comune è stata giudicata priva di un interesse attuale e concreto, determinando la pronuncia di inammissibilità e la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti coinvolte

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