Apertura

La droga del “paracco” di Palma di Montechiaro: “Singoli episodi ma non gruppo organizzato”

Depositate le motivazioni del processo (stralcio ordinario). Ecco perchè il tribunale ha assolto gli imputati dal reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

Pubblicato 4 ore fa

“Non sono emersi elementi oggettivi che consentano di ritenere che si sia realizzato un legame riconducibile alla partecipazione del singolo ad un progetto di tipo associativo”. A scriverlo sono i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento nelle motivazioni della sentenza con la quale sono stati assolti (per questo reato) 7 dei 12 imputati finiti a processo in seguito all’operazione “Oro Bianco”, l’inchiesta che nel 2021 fece luce sul paracco di Palma di Montechiaro, una cosca alternativa a Cosa nostra e Stidda guidata dal boss Rosario Pace.

Questo stralcio processuale – celebratosi con il rito ordinario – si è concluso con 6 condanne e 6 assoluzioni. Nove invece le condanne che sono già diventate definitive con il pronunciamento quattro mesi fa della Cassazione. Tra queste vi è anche quella del capomafia Rosario Pace al quale sono stati inflitti 20 anni di reclusione in continuazione con una precedente condanna. Come detto, a sette dei dodici imputati coinvolti nel processo con il rito ordinario veniva contestato il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti e, in particolare, l’aver fatto parte di un gruppo in grado di acquistare ingenti quantitativi di droga da taluni esponenti del paracco per poi rivenderla al dettaglio tra Palma di Montechiaro, Canicattì e Favara. Il tribunale, pur condannando alcuni degli imputati per singoli episodi di acquisto e cessione, ha però escluso l’esistenza del vincolo associativo. 

Ecco cosa ha scritto il collegio di giudici presieduto da Alfonso Malato: “Agli imputati – Calogero Monterosso, Roberto Alletto, Maurizio Licata, Vincenzo Fallea, Giovanni Pietro Scaccia, Salvatore Curto e Vincenzo Curto – è contestato di aver fatto parte, unitamente ad altri soggetti, di un sodalizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero agito allinterno di una organizzazione criminale con il ruolo di partecipi, occupandosi, principalmente, della ricezione della sostanza stupefacente e della distribuzione al dettaglio della stessa tra le varie piazze di spaccio operanti nel territorio della provincia di Agrigento. La disamina delle intercettazioni relative ai singoli reati-fine ha consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di taluni relativamente a singole condotte di acquisto di forniture di cocaina destinata allo smercio al dettaglio nella provincia di Agrigento [..] Dallesame congiunto e complessivo delle intercettazioni non è emerso tuttavia alcun elemento di prova atto a dimostrare lassunzione, da parte di ciascuno degli imputati, del ruolo di partecipe” allinterno di unassociazione finalizzata al traffico illecito e allo spaccio di sostanze stupefacenti, come del resto evidenziato anche dal pubblico ministero nel corso della requisitoria. Per quanto concerne, specificamente, gli imputati per i quali si è arrivati ad una sentenza di condanna (Fallea, Monterosso, Scaccia e Alletto), in quanto ritenuti parti di accordi finalizzati alla cessione di sostanze stupefacenti, le intercettazioni acquisite in atti hanno tratteggiato relazioni tra le parti coinvolte nellacquisto di un certo quantitativo di droga che assumono i connotati di un rapporto sinallagmatico contrattuale e che non sono altresì indicative di quel vincolo stabile riconducibile allassociazione a delinquere. Non sono emersi elementi oggettivi che consentano di ritenere che si sia realizzato un legame riconducibile alla partecipazione del singolo ad un progetto di tipo associativo né le intercettazioni hanno dato dimostrazione della sussistenza di un accordo riguardante la perdurante disponibilità allacquisto di partite di droga con esclusione di canali diversi ed estranei alla rete riconducibile a Manganello e Pace. Neppure si ravvisano elementi da cui ricavare che le condotte loro riconducibili siano state poste in essere nel perseguimento di un comune scopo associativo. Gli imputati piuttosto porsi come le controparti ora di Blando ora di Manganello e Pace nelle molteplici operazioni di compravendita di droga perfezionatesi nellarco temporale preso in considerazione nelle imputazioni passate in rassegna. Tali considerazioni, poi, valgono a fortiori per gli imputati per i quali neppure è stata accertata la responsabilità penale per i singoli reati-fine, per i quali non è stato possibile delineare alcun contributo dai medesimi fornito per loperatività e vitalità dellassociazione, riconducibile tra gli altri a Pace e Manganello, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel territorio della provincia di Agrigento. Per questo motivo gli imputati Calogero Monterosso, Roberto Alletto, Maurizio Licata, Vincenzo Fallea, Giovanni Pietro Scaccia, Salvatore Curto e Vincenzo Curto vanno assolti perchè il fatto non sussiste.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

banner omnia congress