Giudiziaria

Decadenza concessione del Porto turistico di Licata: Tar respinge ricorso

Con sentenza pubblicata lo scorso 20 aprile, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso proposto da Iniziative Immobiliari avverso il Decreto n. 470 del 16 giugno 2014, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima, della durata di 99 anni, per la realizzazione del […]

Pubblicato 4 anni fa

Con sentenza pubblicata lo scorso 20 aprile, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso proposto da Iniziative Immobiliari avverso il Decreto n. 470 del 16 giugno 2014, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima, della durata di 99 anni, per la realizzazione del porto turistico Marina di Cala del Sole, disponendo l’acquisto al demanio delle opere realizzate e lo sgombero delle aree demaniali e dello specchio acqueo entro il 31 luglio 2014.

Il TAR ha statuito che la ricorrente Iniziative Immobiliari “si è sottratta al pagamento di quanto dovuto” e che, in favore della stessa società, non poteva riconoscersi la riduzione del canone di cui all’art. 39, comma 2, del Codice della Navigazione, prevista per le concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza, nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

“Diversamente dalla realizzazione del porto turistico di Ragusa, tertium paragonis impropriamente invocato dalla società ricorrente a conforto della censura con cui contesta l’irragionevolezza e la disparità di trattamento” – ha osservato il TAR – “nel caso in esame è indubbio che la società ricorrente abbia sottoscritto la concessione anche per la realizzazione di lauti proventi derivanti (anche) dalla possibilità di cessione a terzi del diritto di superficie e della proprietà sui manufatti realizzati: possibilità, per altro, già ampiamente esercitata fin dalla realizzazione delle opere relative al primo stralcio (tra cui il complesso immobiliare per il centro commerciale, con un corrispettivo di diversi milioni di euro; locali ristorazione e unità immobiliari”.

Da quanto precede, il Collegio trae il convincimento che nel caso in esame “non potesse trovare applicazione il differente regime del c.d. canone ricognitorio, posto che il bene oggetto dal concessione la società ricorrente era finalizzato (diversamente da progetto per la realizzazione del porto turistico di Ragusa) anche alla realizzazione di profitti”.

La definitiva determinazione dell’Amministrazione sulla impossibilità di riconoscere la riduzione del canone – continua il TAR – “imponeva al concessionario di provvedere tempestivamene al pagamento di quanto dovuto all’Amministrazione, che già aveva da tempo avviato il procedimento volto alla decadenza in ragione del ripetuto mancato versamento dei canoni pattuiti con l’atto concessorio”.

La legge, conclude il TAR, non prevede meccanismi diversi per individuare la gravità dell’omissione ai fini dell’applicazione della sanzione della decadenza: “l’amministrazione dispone, in tali evenienze, del solo potere/dovere di accertare la ricorrenza dei presupposti fattuali configurandosi, in tal caso, il provvedimento di decadenza come atto vincolato”.

Nel corso del giudizio, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha evidenziato altresì, come l’Amministrazione abbia inoltre avanzato, sempre nei confronti di Iniziative Immobiliari, la richiesta di pagamento delle indennità di occupazione abusiva delle medesime aree, facendone valere la pretesa in sede riconvenzionale innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.

L’associazione A testa alta accoglie con favore la sentenza del TAR per voce del suo presidente, Antonino Catania: «Sostanzialmente, il TAR dice ciò che ripetiamo da un po’ di tempo e in un’altra sentenza, pubblicata il 6 marzo 2020, ha affrontato specificamente anche l’altra questione, connessa a quella della decadenza, già portata dalla nostra associazione all’attenzione di Sindaci e Amministratori che si sono succeduti nel tempo: in virtù dell’intervenuta decadenza dalla concessione demaniale marittima (16 giugno 2014), la Conferenza di Servizi non poteva rilasciare in data 12 dicembre 2014 alcun “nuovo titolo unico abilitativo” per l’ovvia considerazione che ineludibile presupposto per l’esame delle richieste presentate in tale sede è la piena disponibilità delle aree e degli immobili necessari per l’espletamento dell’attività imprenditoriale; disponibilità che la Iniziative Immobiliari e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo avevano perso a partire dal 16 giugno 2014. Dal 31 agosto 2017, data della nostra ennesima diffida, attendiamo l’annullamento in autotutela del verbale di Conferenza di Servizi del 12 dicembre 2014, che è palesemente illegittimo e viziato da eccesso di potere. Si faccia anche chiarezza su questi ritardi e responsabilità».

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