Caltanissetta

Lavori Porto Rifugio Gela: Tar rigetta il ricorso della ditta originariamente aggiudicataria

L’U.R.E.G.A. di Caltanissetta aveva dato corso, mediante pubblico incanto, alla gara d’appalto relativa ai Lavori di consolidamento nell’area a sud dell’abitato di Gela, antistante il Porto Rifugio, per un importo complessivo a base di gara di € 724.999,40; gara che veniva aggiudicata in via provvisoria alla società B. C. S. Costruzioni s.r.l. con sede in […]

Pubblicato 4 anni fa

L’U.R.E.G.A.
di Caltanissetta aveva dato corso, mediante pubblico incanto, alla gara
d’appalto relativa ai Lavori di consolidamento nell’area a sud dell’abitato di
Gela, antistante il Porto Rifugio, per un importo complessivo a base di gara di
€ 724.999,40; gara che veniva aggiudicata in via provvisoria alla società B. C. S. Costruzioni s.r.l. con sede in Mistretta.

Quest’ultima,
originaria aggiudicataria, con successivo ricorso proposto innanzi al T.A.R.
Palermo, decideva di agire in giudizio chiedendo l’annullamento, previa
sospensione, degli atti relativi al pubblico incanto indetto, nella parte in
cui il seggio di gara, previa rideterminazione della soglia
di anomalia
, aveva disposto la rinnovazione della
gara
stessa con l’aggiudicazione definitiva in favore di un’altra impresa
concorrente, la società Cospin Costruzioni s.r.l. con sede in Catania.

Nel corso di un’attività di verifica della Stazione appaltante,
infatti, erano state riscontrate irregolarità e false dichiarazioni con riguardo agli oneri contributivi in capo a talune
imprese partecipanti e, pertanto, era stata disposta
l’esclusione delle imprese che avevano reso dichiarazioni non veritiere in
ordine alla regolarità contributiva e la formulazione di una nuova proposta di
aggiudicazione provvisoria.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e
sostenere la legittimità degli atti impugnati, anche la società
controinteressata Cospin Costruzioni s.r.l., aggiudicataria definitiva della
gara, con il patrocinio dall’avvocato Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto
integrale del ricorso presentato dalla concorrente B.C.S.Costruzioni s.r.l.

In particolare l’avv. Girolamo Rubino ha sostenuto che la
verifica ed il rinnovato calcolo della nuova soglia di anomalia costituivano un
atto dovuto per l’Amministrazione atteso il chiaro tenore del bando (“lex specialis”), il quale
espressamente prevedeva l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non
avessero dimostrato il possesso del requisito di regolarità contributiva.

Il Tar Sicilia Palermo, Sezione II, condividendo le tesi
formulate dall’avvocato Girolamo Rubino e la giurisprudenza dallo stesso
richiamata, ha respinto il ricorso presentato dalla ditta originaria
aggiudicataria, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio e
riconoscendo, per l’effetto, la legittimità della rinnovazione della procedura
di gara.

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