Giudiziaria

Occupazione illegittima di terreni, condanna doppia per il Comune di Palma di Montechiaro

Con due procedure avviate nel 1998 e nel 2000, il Comune di Palma di Montechiaro avviava l’espropriazione di taluni terreni di proprietà dei sig.ri C.F., C.C., C.M., C.R., parte dei quali destinati per la realizzazione di “un programma costruttivo di n. 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell’ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione […]

Pubblicato 4 anni fa

Con due procedure avviate nel 1998 e nel 2000, il Comune di Palma di Montechiaro avviava l’espropriazione di taluni terreni di proprietà dei sig.ri C.F., C.C., C.M., C.R., parte dei quali destinati per la realizzazione di “un programma costruttivo di n. 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell’ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell’area urbana Calvario Pizzillo”.

Tuttavia, le suddette procedure ablatorie non venivano definite con validi decreti di esproprio ed allora i proprietari dei terreni interessati, difesi dall’Avv. Girolamo Rubino, con due distinti ricorsi, agivano in giudizio per la restituzione dei terreni interessati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi ovvero, in via sussidiaria, per la condanna del Comune al risarcimento del danno per un importo pari al valore venale dei beni.

Il Tar Sicilia – Palermo, in accoglimento dei ricorsi proposti dai legittimi proprietari, condannava il Comune di Palma di Montechiaro a liquidare il valore venale del bene aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato nel caso in cui l’Amministrazione comunale avesse optato per l’acquisizione del fondo al patrimonio comunale.

Nel caso di specie, tuttavia, una parte dei terreni interessati erano stati occupati per la realizzazione di “un programma costruttivo di n. 25 alloggi,centro sociale e urbanizzazione nell’ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell’area urbana Calvario Pizzillo” e, dunque, per finalità di edilizia residenziale pubblica.

A tal proposito, l’art. 42 bis, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 riconosce un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale “pari al venti per cento del valore venale del bene” espropriato nel caso in cui il terreno sia stato utilizzato “per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interessepubblico in uso speciale a soggetti privati”.

Pertanto, i sig.ri C.F., C.C., C.M., C.R., assistiti sempre dall’Avv. Girolamo Rubino, impugnavano le superiori pronunce rese in primo grado dal T.A.R. Palermo, nella parte in cui avevano erroneamente determinato il ristoro forfettario per il pregiudizio arrecato nella misura del 10%, anziché del 20%, come previsto dal citato art. 42 bis,comma 5, del D.P.R. n. 327/2001.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le difese dell’Avv. Rubino, in riforma delle sentenze appellate, riconosceva nella misura del 20% il ristoro previsto per il danno arrecato con riguardo alle particelle di terreno utilizzate per finalità di edilizia residenziale pubblica.

Tuttavia, l’Amministrazione Comunale non provvedeva a liquidare le somme così come individuate dal C.G.A.

A questo punto, i legittimi proprietari dei terreni espropriati, difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, agivano in giudizio questa volta per ottenere l’esecuzione dei giudicati formatisi sulle pronunce rese dal C.G.A.

Inoltre, con entrambi i ricorsi, gli avvocati Rubino e Piazza chiedevano la nomina di un Commissario ad Acta nell’ipotesi di mancata ottemperanza delle sentenze entro il termine fissato dal Giudice.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in accoglimento dei ricorsi presentati, ha ordinato al Comune di Palma di Montechiaro di ottemperare ai giudicati, provvedendo a rideterminare nella misura del 20% il ristoro previsto ai sensi del richiamato art. 42 bis, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, con riferimento alle particelle di terreno utilizzate per finalità di edilizia residenziale pubblica ed a liquidare le relative somme, entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, il C.G.A. ha nominato, quale Commissario ad
Acta, il Dirigente generale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per l’esecuzione dei due giudicati nell’ipotesi di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione Comunale, a sua volta condannata, per entrambi i giudizi, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3.000,00 euro.

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