Giudiziaria

White List, revocato provvedimento interdittivo ad azienda edile

Revocata interdittiva antimafia a ditta edile

Pubblicato 3 anni fa

La Prefettura di Palermo , accogliendo le deduzioni degli avvocati Rubino e Marino, ha disposto la revoca dell’informativa interdittiva a carico della titolare di una ditta edile – la cui titolare è S.R., 54 anni –  operante nel territorio a cavallo delle Province di Agrigento e Palermo ed ha altresì disposto l’iscrizione della stessa nella. white list. Inoltre per effetto di tali provvedimenti la Camera di commercio di Palermo-Enna dovrà immediatamente procedere ad iscrivere nuovamente la ditta nel relativo albo. Pertanto l’impresa potrà nuovamente riprendere la propria attività sia in ambito pubblico che in quello privato.

La vicenda scaturisce da un provvedimento del 2016 quando la donna risultò destinataria da parte della  Prefettura di Palermo di una informativa interdittiva antimafia, unitamente al diniego della propria richiesta di iscrizione nella c.d. white list. In particolare, l’amministrazione prefettizia ha ritenuto sussistente un rischio di condizionamento mafioso nei confronti della titolare dell’ impresa individuale in ragione di un occasionale rapporto di consulenza che la stessa aveva instaurato con un soggetto , all’epoca dei fatti scevro da ogni pregiudizio penale,  e successivamente coinvolto in una operazione antimafia. A seguito del provvedimento interdittivo l’impresa veniva anche cancellata dall’albo dell’imprese presso la Camera di Commercio di Palermo-Enna, in tal modo venendole precluso l’esercizio di ogni attività di impresa, sia  nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia nei confronti dei privati. Pertanto la ditta insorgeva contro i suddetti provvedimenti innanzi alle competenti autorità giurisdizionali, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.

Ed ancora, nelle more della definizione di tutti i procedimenti instaurati , ed essendo decorsi alcuni anni dell’adozione dei provvedimenti interdittivi resi a proprio carico, la ditta in questione, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Marino, trasmetteva alla Prefettura di Palermo una istanza di aggiornamento ex art. 91 comma 5 del d.lgs n.159/2011,  volta ad ottenere l’aggiornamento in senso positivo dell’informativa resa a carico della ditta, stante il dimostrato venire meno delle circostanze ritenute a suo tempo rilevanti ai fini dell’accertamento del rischio di infiltrazione mafiosa. Nello specifico gli avvocati Rubino e Marino , a mezzo della superiore istanza, evidenziavano come il presunto elemento sintomatico di un condizionamento mafioso della ditta andava valutata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che dimostrano l’inconsapevolezza da parte della ditta circa l’appartenenza al sodalizio mafioso del soggetto con cui era stato instaurato un saltuario rapporto di consulenza. Inoltre gli avvocati Rubino e Marino rilevavano come , a riprova della totale estraneità della titolare della ditta ad ambienti mafiosi, la stessa a distanza di più di 4 anni dall’avvio delle indagini relative al soggetto in questione, non fosse mai stata oggetto di alcuna indagine o pregiudizio penale.

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