Palermo

Il Tribunale annulla chiusura ristorante

La società titolare del noto ristorante T. L. aveva ottenuto dal Comune di Palermo un’autorizzazione alla installazione di un gazebo nello spazio antistante il locale. Tuttavia il Comune di Palermo aveva negato il rinnovo di tale autorizzazione, asserendo che il nuovo regolamento sui dehors non consentisse l’installazione di strutture precarie su suolo pubblico. Inoltre, l’Amministrazione […]

Pubblicato 5 anni fa

La
società titolare del noto ristorante T. L. aveva ottenuto dal Comune di Palermo
un’autorizzazione alla installazione di un gazebo nello spazio antistante il
locale.

Tuttavia
il Comune di Palermo aveva negato il rinnovo di tale autorizzazione, asserendo
che il nuovo regolamento sui dehors non consentisse l’installazione di
strutture precarie su suolo pubblico. Inoltre, l’Amministrazione comunale
irrogava la sanzione della rimozione immediata del gazebo e della chiusura del
locale per cinque giorni.

La società
titolare del locale impugnava tale provvedimento dinanzi al Giudice di pace di
Palermo con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano
Valenza.

Già in
primo grado il Giudice di pace, accogliendo il ricorso proposto dalla società, dapprima
concedeva la misura cautelare della sospensione dell’efficacia dei
provvedimenti impugnati, e nel merito annullava il provvedimento impugnato.

In
particolare, il Giudice sanciva l’illegittimità delle sanzioni irrogate dal
Comune, e confermava la tesi sostenuta dagli avvocati Rubino e Valenza, secondo
cui le sanzioni del ripristino dello stato dei luoghi e della chiusura del
locale non sono irrogabili nelle aree private soggette a pubblico passaggio,
quale è quella su cui era stato installato il gazebo in questione. Le
installazioni su tali particolari aree, infatti, non sono suscettibili di
creare un pericolo o intralcio per la circolazione stradale.

L’Amministrazione
comunale, tuttavia, con ricorso in appello proposto innanzi al Tribunale di
Palermo impugnava la predetta sentenza, asserendo il difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, nonché la
sussistenza all’interno del regolamento sui dehors di prescrizioni normative
che consentirebbero l’irrogazione delle sanzioni in questione anche sulle aree
private soggette a pubblico passaggio.

La società
si costituiva in giudizio anche in secondo grado con il patrocinio degli avvocati
Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ribadendo la giurisdizione del Giudice
ordinario e la non irrogabilità delle sanzioni in questione su aree private
soggette a pubblico passaggio.

Il
Tribunale di Palermo ha respinto l’appello del Comune ed ha confermato la tesi
proposta dai difensori della società, chiarendo definitivamente che le sanzioni
del ripristino dello stato dei luoghi e della chiusura forzata del locale non
sono irrogabili su aree private soggette a pubblico passaggio, in quanto le
installazioni realizzate nelle predette aree non sono suscettibili di creare un
pericolo o intralcio alla circolazione stradale e pedonale.

Il Comune
di Palermo è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in
favore della società.

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