Schiaffi e calci ad alunno disabile, ecco perchè sono state condannate due maestre agrigentine
La vicenda risale al 2020 e scaturisce dalla denuncia della madre del bambino dopo aver scoperto alcuni lividi sul figlio
I giudici della quarta sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale sono state inflitte due condanne ad altrettante insegnanti agrigentine per maltrattamenti ai danni di un alunno di sei anni (all’epoca dei fatti) affetto da disturbi dell’emotività. I giudici di secondo grado hanno – di fatto – dimezzato la pena inflitta dal gup di Agrigento (4 anni e 1 mese), riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Nel precedente grado di giudizio le due insegnanti – difese dagli avvocati Sebastiano Bellanca, Simona Fulco e Domenico Russello – erano anche state interdette dai pubblici uffici per cinque anni ma la pena accessoria oggi è decaduta. La pena (sospesa) è stata rideterminata in 2 anni. Entrambe, dopo essere state licenziate, hanno impugnato il provvedimento. La vicenda risale al 2020 e scaturisce dalla denuncia della madre del bambino (costituita parte civile tramite l’avvocato Salvatore Cusumano) che, dopo aver scoperto alcuni lividi sul figlio, decise di denunciare tutto ai carabinieri. I militari dell’Arma piazzarono così le telecamere in aula e, in circa quindici giorni di registrazioni, sono emersi più di otto episodi di maltrattamenti contestati alle due insegnanti, una di sostegno e una di ruolo: schiaffi in viso, sberle, addirittura un calcio al bambino che in una occasione è stato anche trascinato dopo essersi rifugiato sotto il banco.
Ecco cosa scrivono i giudici in sentenza: “ La responsabilità di ciascuna appellante non risulta infatti fondata sull’automatica attribuzione di ogni atto materialmente posto in essere dall’altra, quasi che si trattasse di una mera sommatoria ma risulta il frutto di condotte distinte ma sostanzialmente unitarie svolte dalle due appellanti nel rispettivo ruolo professionale svolto nel medesimo contesto spazio/temporale durante le ore di insegnamento. Posto che il concorso nel reato abituale richiede che ciascun agente abbia fornito un contributo causalmente apprezzabile alla realizzazione della complessiva condotta maltrattante, con la consapevolezza di partecipare alla condotta abituale, nel caso in esame non viene attribuita a ciascuna imputata la materiale commissione di tutti gli episodi descritti nella rubrica. Le condotte poste personalmente in essere da ciascuna rimangono distinte e sono state considerate secondo quanto effettivamente documentato dalle videoriprese (particolarmente nitide ed eloquenti nei loro contenuti, per come meglio si dirà a breve). Ciononostante, come ricostruito nella sentenza impugnata, i filmati attestano che entrambe le appellanti operavano stabilmente nello stesso contesto scolastico, partecipavano alla gestione del medesimo bambino e intervenivano alternativamente o congiuntamente nei momenti di maggiore difficoltà, assistendo direttamente alle modalità fisiche utilizzate dall’altra senza prenderne le distanze e, in alcune occasioni, agevolandone concretamente l’intervento in un’azione del tutto condivisa. Particolarmente significativo, in tal senso, è quanto documentato il 19 febbraio 2020 alle ore 11.43.01, quando il minore si trovava in braccio alla maestra di sostegno, che ne tratteneva le braccia per impedirgli di colpire, mentre l’insegnante curricolare, si avvicinava, lo rimproverava lo colpiva con la mano destra sulla guancia sinistra. Analoga dinamica si riscontra alle ore 13.27.40 della medesima giornata. allorché il bambino si appoggiava e all’insegnante di sostegno, seduta e intenta a sostenerlo con il braccio mentre l’insegnante curricolare lo raggiungeva lo colpiva ripetutamente alle braccia. In tali frangenti l’intervento della insegnante non assumeva il significato di una mera presenza passiva, poiché la stessa tratteneva o sosteneva il bambino mentre la coimputata poneva in essere gli atti fisici contestati e penalmente rilevanti. Deve inoltre considerarsi che l’insegnante curricolare e l’insegnante di sostegno specificamente incaricata di seguire il minore, concorrevano quotidianamente alla sua gestione e avevano diretta percezione delle modalità attuate dall’altra in un percorso di attività e di insegnamento inevitabilmente condiviso e svolto praticamente gomito a gomito. La ripetizione, in tale contesto condiviso e perfino ristretto, quale appunto la classe della scuola materna di Agrigento, di condotte fisiche analoghe consente di ravvisare il consapevole contributo causale di entrambe alla complessiva condotta adottata nei confronti del giovane. L’episodio del 10 febbraio 2020, alle ore 12:44, non assume dunque una valenza maltrattante, solamente considerato: dalle immagini e dal relativo brogliaccio emerge che l’insegnante tirava fuori il bambino da sotto il banco e lo affidava all’insegnante di sostegno, la quale tentava di farlo alzare mentre il minore si opponeva, producendo un effetto di trascinamento. Tale condotta. sebbene riconducibile. in quel frangente, all’esigenza di contenere il bambino e impedirgli di rimanere sotto il banco. laddove si era autonomamente recato, se non può essere autonomamente valorizzata quale atto di violenza. si inserisce tuttavia nel più ampio contesto (di cui appresso meglio si dirà) in cui le due insegnanti ponevano in essere condotte sistematicamente volte a contenere le esternazioni irruente e spesso anche violente del bambino con atti del tutto inadeguati nonché eccessivi, a tratti perfino violenti in questa sorta di “colluttazione” continua per quanto prevalentemente orientata a finalità contenitive. Va altresì considerato che, a prescindere da chi abbia compiuto il singolo atto che si è inserito in questa sequela di azioni nel loro complesso maltrattante costituiva comunque un preciso onere dell’altra imputata quello di intervenire per impedire che le azioni vessatorie venissero perpetrate in tale contesto scolastico come detto ristretto in cui le due appellanti lavoravano a brevissima distanza nella gestione della classe frequentata anche dal minore.
Il tribunale ha altresì rigettato la richiesta di assoluzione delle imputate per maltrattamenti: “ La difesa di una delle due imputate lamentava l’erronea e incompleta valutazione delle prove, sostenendo che il G.U.P. avrebbe isolato alcuni brevissimi segmenti di videoripresa, omettendo di considerarli nel contesto della condotta irrefrenabile e, talora, aggressiva del minore non avrebbe valutato le sommarie informazioni rese dalla madre, dal convivente di questa, dai medici dai genitori degli altri bambini, avrebbe i trascurato numerosi momenti nei quali l’imputata abbracciava, accarezzava e cercava di coinvolgere il minore nelle attività ed avrebbe, infine, qualificato come vessatori interventi in realtà diretti esclusivamente a contenere il bambino e tutelare l’incolumità degli altri presenti. Correttamente, pertanto, è stato configurato il concorso ex art. 110 c.p. nel reato abituale, ferma la necessità di distinguere, nella valutazione del fatto, gli atti materialmente riferibili a ciascuna imputata [..] Appare opportuno premettere che, contrariamente a quanto sostenuto negli atti di gravame, l’affermazione della responsabilità non si fonda sulle informazioni confidenziali che diedero originariamente impulso alle indagini, né sugli episodi del dicembre 2019 e gennaio 2020 relativi alla manifestazione natalizia e all’asserita denudazione del bambino. Tali circostanze semmai hanno assunto il solo rilievo storico di antecedenti dell’attività investigativa e che, pertanto, non posso essere utilizzate quali elementi dimostrativi della responsabilità. La fonte probatorio principale è infatti costituita dalle videoriprese eseguite nell’aula scolastica della scuola dell’infanzia di Agrigento. Dalle immagini registrate nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 9 marzo 2020, il giudice ha ritenuto provato che le condotte osservate, valutate nella loro successione e nel loro contesto, integrassero il delitto abituale di maltrattamenti e non fossero riconducibili alle meno gravi fattispecie di abuso di mezzi di correzione o percosse [..] Invero, un altro fondamentale aspetto della vicenda che i motivi di appello non si curano di trattare è quello rappresentato dal fatto che non risulta alcuna iniziativa ufficiale posta in essere dalle due imputate. ovvero perorata dalle stesse ma in modo comunque significativo, per far sì che quel giovanissimo alunno. così bisognoso di oculati interventi. venisse adeguatamente gestito in un contesto scolastico più assistito che non poteva essere di certo quello che le immagini videoriprese dentro la classe svelano in tutta la sua crudezza: da un lato i bambini che, seguiti dall’insegnante curriculare, svolgevano le lezioni; dall’altro il minore, trattenuto e quasi placcato dall’insegnante di sostegno nonché dalla stessa insegnante curriculare nelle sue brevi ma significative incursioni. L’aver omesso una seria ed adeguata forma di rimostranza a questa paradossale situazione, ha finito per dare la stura al verificarsi dell’azione maltrattante di cui ci si occupa.”




