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Green Pass, ristoratori e steward possono verificare identità: cosa c’è da sapere

Ecco cosa dice la circolare del Viminale per chiarire i dubbi sull'applicazione del Green Pass

Pubblicato 3 anni fa

I gestori e gli esercenti sono obbligati a verificare il possesso del Green pass, mentre la verifica dei documenti e’ discrezionale: non e’ sempre obbligatoria, ma possono farlo “necessariamente nei casi di abuso o di elusione delle norme”, come ad esempio in caso di “manifesta incongruenza” della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti. E’ la circolare del Viminale, firmata dal prefetto Bruno Frattasi, a chiarire i dubbi sull’applicazione del dpcm del 17 giugno scorso che rende obbligatorio l’esibizione della certificazione verde per poter entrare nei locali pubblici al chiuso. Poche ore prima, il Garante della Privacy, rispondendo a un quesito rivolto dalla Regione Piemonte, aveva fatto sapere che anche gli esercenti di ristoranti e bar possono verificare l’identita’ dei loro avventori chiedendo di esibire il Green pass dove richiesto.

Nella circolare inviata alle prefetture, si legge che e‘ “un vero e proprio obbligo” verificare il possesso della certificazione verde da parte di quei soggetti che intendano accedere “alle attivita’ per le quali essa e’ prescritta”. Un obbligo che incombe anzitutto sui pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, “notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. Il dpcm contempla poi altre categorie nella veste di ‘controllori‘: il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonche’ i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonche’ i loro delegati”.

Nel precisare meglio, la circolare del Viminale ricorda che il personale addetto ai servizi di controllo deve fare i conti con il divieto di uso delle armi e di oggetti atti ad offendere. Quanto ai soggetti delle strutture ricettive, la disposizione “vale anche per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso”. Quindi, la certificazione verde non e’ richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto o il consumo al banco”. Per gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi “possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia e’ previsto negli impianti sportivi”. “La verifica dell’identita’ della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed e’ rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione“.

E ancora:Qualora si accerti la non corrispondenza tra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione risultera’ applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilita’ anche a carico dell’esercente”. La circolare sottolinea, inoltre, che la procedura di verifica “dovra’ in ogni caso essere svolta con modalita’ che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dei terzi”. Frattasi ricorda che “il Green pass rappresenta uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio“.

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