Cammarata

Trasporto pubblico a Cammarata, Tar conferma legittimità dell’affidamento 

L’Impresa potrà, dunque, continuare a svolgere il servizio di trasporto il cui valore è pari ad 110.000,00 euro

Pubblicato 2 ore fa

Con nota prot. n. 5118 del 6.03.2025, il Comune di Cammarata ha dato avvio alla procedura di affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale tramite consultazione di più operatori economici. In particolar modo, la stazione appaltante ha invitato a partecipare alla suddetta procedura la Soc. B. A. S.r.l. e la Soc. M.A. s.r.l. ai fini dell’affidamento del servizio in questione per la durata di 2 anni.

La lettera di invito ha individuato alcuni requisiti che le imprese avrebbero dovuto possedere ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento: Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per l’attività di trasporto terrestre di passeggeri; Svolgimento nel biennio precedente di servizi di trasporto per un importo complessivo pari o superiore all’importo dell’affidamento in questione (euro 110.000,00).

Al termine della procedura, il Comune di Cammarata ha disposto l’affidamento del servizio in favore della Soc. M.A. S.r.l., ritenendo l’offerta presentata da quest’ultima migliore sotto l’aspetto qualitativo/quantitativo. La Soc. B.A. s.r.l. ha quindi impugnato innanzi al T.A.R. i provvedimenti con cui la stazione appaltante ha disposto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico di linea in favore della Soc. M.A. S.r.l, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari

In particolar modo, parte ricorrente ha asserito che l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura in quanto asseritamente priva del titolo autorizzatorio previsto per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea. La Soc. B.A., inoltre, ha evidenziato come l’impresa aggiudicataria sarebbe stata asseritamente priva dell’ulteriore requisito di partecipazione costituito dall’aver svolto un servizio di trasporto analogo nel biennio precedente alla procedura indetta dal Comune di Cammarata per importi superiori a 110.000,00. Da ultimo, l’impresa ricorrente ha presunto che l’impresa aggiudicataria non avesse in ogni caso, nella propria disponibilità,  mezzi idonei allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento.

La Soc. M.A. s.r.l si è costituita, dunque, in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Massimiliano Valenza. I difensori dell’impresa aggiudicataria hanno, in primo luogo, rilevato che l’art. 18 del D.lgs n. 422/1997 prevede che possano partecipare alle procedure per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale tutte le imprese in possesso del titolo autorizzatorio per il trasporto di persone su strada.

I legali della Soc. A.M., dunque, hanno evidenziato che l’impresa aggiudicataria ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione sopra citata ottenendo, altresì, l’iscrizione nel registro delle imprese  per l’attività di trasporto terrestre di passeggeri che, secondo quanto indicato nella lettera di invito, costituiva il primo requisito richiesto per la partecipazione alla procedura.

I difensori della Soc. M.A.., producendo pertinente documentazione, hanno inoltre dimostrato come l’impresa aggiudicataria avesse svolto, nel biennio antecedente la procedura,  servizi di trasporto passeggeri per conto delle Prefetture di  Agrigento e Catania per importi superiori ad euro 141.000,00, I predetti legali, quindi, hanno sottolineato come la Soc. A.M. fosse in possesso dell’ulteriore requisito di partecipazione richiesto dalla lettera di invito.

Infine, i difensori dell’aggiudicataria hanno rilevato come la soc. ricorrente non avesse fornito neppure un elemento di prova in relazione alla inidoneità dei mezzi a disposizione della Soc. M.A. ai fini dell’erogazione del servizio di linea. In totale adesione alle argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, e Massimiliano Valenza, il T.A.R. Palermo ha respinto il ricorso proposto dalla Soc. B.A., condannandola al pagamento delle spese processuali. L’Imprea M.A. potrà, dunque, continuare a svolgere il servizio di trasporto il cui valore è pari ad euro 110.000,00.

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