Agrigento

Processo all’avv. Picone, cade l’accusa di estorsione: non luogo a procedere

L'amaro commento dell'avv. Angelo Farruggia

Pubblicato 2 anni fa

La Sezione quarta penale della Corte d’appello di Palermo (presidente Vittorio Anania) ha radicalmente riformato la sentenza di condanna relativa all’avv. Francesca Picone ed alla sorella, dichiarando il non luogo a procedere, previa riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragione, per avvenuta prescrizione.

Nello specifico: riqualificazione per un capo esercizio arbitrario e per gli altri tentativo di esercizio arbitrario.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alle spese e statuizioni civili riducendo, tuttavia, da 10.000 a 5000 euro, l’importo delle provvisionali destinato alle quattro parti civili. condannando infine le imputate al pagamento in solido delle spese processuali.

Di fatto è stata annullata la sentenza di condanna per estorsione pronunciata dal Gup del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato che aveva inflitto quattro anni di reclusione per l’avvocatessa Picone e a un anno e 8 mesi la sorella Concetta Picone, consulente fiscale di un patronato. Tutte e due erano accusate di estorsione e di tentata estorsione nei confronti di due disabili.

La vicenda riguarda due episodi, accaduti nel marzo del 2012 e nell’aprile del 2013.

Nel primo caso, secondo le accuse mosse dalla Procura, l’avvocatessa Picone avrebbe minacciato una delle sue assistite, Cinzia Barbieri, madre di un ragazzo disabile, di bloccare la procedura finalizzata ad ottenere il pagamento dell’indennità del figlio (che oggi ha 20 anni) se non avesse provveduto a consegnare una cifra di 15 mila euro, consegnandone comunque 5 mila, cifra che la Procura di Agrigento ha ritenuto sproporzionata rispetto alla tipologia di controversia trattata e malgrado il pagamento dei compensi fosse stato già liquidato.

Il secondo episodio, in cui è coinvolta anche Concetta Picone, riguarderebbe una tentata estorsione nei confronti di un altro cliente dell’avvocato Francesca Picone e nelle minacce rivolte alla moglie per far sì che le versasse 10 mila euro per l’attività professionale svolta altrimenti le avrebbe presentato una parcella di 14 mila euro. Le sorelle Picone – che si sono sempre professate innocenti – sono state difese dagli avvocati Fabrizio Siracusano, Valerio Spigarelli, Angelo Farruggia e Annalisa Russello.

Le parti civili sono state rappresentate dagli avvocati Salvatore Pennica e Arnaldo Faro.

L’avv. Angelo Farruggia, difensore dell’avv. Francesca Picone e della sorella Concetta, insieme agli avvocati Annalisa Russello, Valerio Spigarelli e Fabrizio Siracusano cosi commenta:

Esprimiamo la nostra soddisfazione professionale per l’avvenuta cancellazione di una sentenza di condanna a  quattro anni di reclusione per l’infamante accusa di estorsione. La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che gli onorari chiesti ai clienti erano dovuti e proporzionati in base all’attività svolta e ai  tariffari applicabili. Questo significa che l’avv. Picone, era del tutto legittimata a chiedere il pagamento della propria parcella professionale. Il reato di estorsione, dunque, non esisteva, ma solo l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Già  con pronuncia del 19.03.2021 il Consiglio di Disciplina, nel separato processo disciplinare promosso per gli stessi fatti, aveva pienamente assolto l’avv. Picone ritenendo che la richiesta degli onorari fosse non solo legittima ma anche congrua. Resta l’amarezza di un parallelo quanto ingiusto processo mediatico, che ha visto una professionista pubblicamente martoriata da titoli di stampa suggestivi e da ben tre  servizi televisivi delle Iene di Italiauno. Bisogna interrogarsi se sia legittimo celebrare, senza le dovute cautele, i processi sui media, prima che nelle aule di giustizia. Il rischio per come è  avvenuto nel caso di specie, è quello di condanne mediatiche definitive non conformi  ai successivi esiti giudiziari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *