Agrigento

Il presidente del Tar sospende l’occupazione d’urgenza di terreni necessari per la realizzazione di un impianto eolico a Calamonaci

I fratelli  V. P. e P. P., rispettivamente di 39 e di 38 anni, di Ribera, sono i legali rappresentanti della società semplice agricola R.; la suddetta società gestisce nel territorio del Comune di Calamonaci una florida produzione di pere. I due fratelli riberesi alla fine del 2018 ricevevano una nota con la quale venivano […]

Pubblicato 5 anni fa

I
fratelli  V. P. e P. P., rispettivamente
di 39 e di 38 anni, di Ribera, sono i legali rappresentanti della società
semplice agricola R.; la suddetta società gestisce nel territorio del Comune di
Calamonaci una florida produzione di pere.

I due
fratelli riberesi alla fine del 2018 ricevevano una nota con la quale venivano
a conoscenza della circostanza che l’assessorato regionale dell’Energia aveva
autorizzato la società E. E. B. srl a procedere alla realizzazione di un
impianto eolico della potenza pari a 18 Mwe da ubicare nel territorio del
Comune di Bivona e di una sottostazione da realizzare nel territorio del Comune
di Calamonaci, disponendo l’apposizione del vincolo preordinato alla
espropriazione per pubblica utilità come da piano particellare allegato al
progetto. Con la medesima nota i due fratelli apprendevano che nei propri
terreni sarebbe stata realizzata una sottostazione nella quale incamerare
l’energia prodotta dall’impianto eolico; pertanto i due fratelli riberesi proponevano
un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo
Rubino e Rosario Capizzi, per l’annullamento del decreto di valutazione di
impatto ambientale, nonchè dell’autorizzazione a procedere alla realizzazione
di un impianto eolico, nonchè alla realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto medesimo. Nelle more
del giudizio i ricorrenti ricevevano una nuova nota a mezzo della quale
apprendevano che la società E. E. B. srl avrebbe proceduto alla compilazione
dello stato di consistenza e alla immediata immissione in possesso di tutti i
terreni di proprietà dei fratelli riberesi per la realizzazione dell’ impianto
eolico e delle opere connesse; pertanto i difensori dei ricorrenti proponevano
motivi aggiunti di ricorso ed altresì avanzavano una richiesta di provvedimento
cautelare monocratico al presidente del Tar Sicilia, sezione seconda, stante
l’eccezionale urgenza ed il danno grave ed irreparabile incombente sui
ricorrenti. In particolare gli avvocati Rubino e Capizzi hanno censurato i
provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della decadenza
dell’autorizzazione, atteso che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro un
anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione medesima, nonchè sotto il
profilo della violazione delle leggi regionali che prevedono la preservazione
delle aree interessate alla produzione di beni riconducibili alla tradizione
agricola siciliana, nonchè infine sotto il profilo della violazione dell’articolo
41 della Costituzione (“diritto di iniziativa economica”), atteso che
la sottostazione prevista avrebbe potuto essere prevista in altre aree non
interessate allo svolgimento di attività agricola di pregio. Il presidente del Tar
Sicilia, Palermo, sezione seconda, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e
Capizzi, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati; pertanto, nelle more della fissazione dell’udienza
cautelare collegiale, non avrà luogo l’immissione in possesso dei terreni di
proprietà dei fratelli riberesi, che potranno pertanto continuare la produzione
di pere.

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