Sicilia

Il Tar boccia l’assessore Razza: sospeso decreto sulle case di cura

Una casa di cura – accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il Servizio sanitario – è stata autorizzata dall’Assessorato della Salute, nel mese di ottobre 2018, ad effettuare una rimodulazione organizzativa. Per effetto di tale rimodulazione, la Casa di cura risulta oggi accreditata per 48 posti letto di “Ortopedia” e […]

Pubblicato 4 anni fa

Una casa
di cura – accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il
Servizio sanitario – è stata autorizzata dall’Assessorato della Salute, nel
mese di ottobre 2018, ad effettuare una rimodulazione organizzativa.

Per
effetto di tale rimodulazione, la Casa di cura risulta oggi accreditata per 48
posti letto di “Ortopedia” e 12 posti letto per “Riabilitazione” (in luogo dei
precedenti 12 posti letto per lungodegenza).

La
società ricorrente, tuttavia, non è stata tempestivamente messa a conoscenza in
ordine all’esatto ammontare dei budget per il 2019 né con riferimento alla
“riabilitazione” né con riferimento ala branca di ortopedia. Solo nel mese di
ottobre 2019, l’Assessorato resistente ha determinato, con apposito Decreto gli
aggregati di spesa, riducendo di circa 350.000 il budget spettante alla citata
casa di cura con riferimento alla branca di “ortopedia”. La suddetta casa di cura
ha, pertanto, presentato, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino,
Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia, un ricorso innanzi al Tar Sicilia
Palermo, contestando gli atti con i quali era stata disposta una riduzione del
proprio budget per la branca di ortopedia.

In
particolare, con il ricorso, gli avvocati Rubino, Bellia e Giuseppe Impiduglia
hanno sostenuto come la suddetta decurtazione retroattiva del budget fosse
palesemente illegittima non tenendo in alcun conto l’affidamento della casa di
cura in ordine all’assegnazione per l’anno 2019 di un budget corrispondente a quello
assegnato nell’anno 2018. Dopo la notifica del ricorso, la suddetta Casa di
Cura è stata, comunque convocata ai fini della sottoscrizione del budget.

Tale
sottoscrizione avrebbe determinato, per effetto delle previsioni dell’impugnato
decreto dell’Assessorato della Salute, l’accettazione incondizionata del budget
assegnato e la perdita della possibilità di contestarlo.

Il decreto
impugnato, infatti, imponeva, a pena di sospensione dell’accreditamento,  la sottoscrizione del contratto con
accettazione incondizionata delle clausole dello stesso e conseguente
impossibilità di contestare – in sede giurisdizionale – l’ammontare del budget
assegnato. Pertanto, con apposita istanza cautelare, gli avvocati Rubino,
Bellia e Impiduglia hanno chiesto la sospensione di tale decreto, rilevando come
lo stesso si ponesse in contrasto con i principi posti dalla Costituzione (art.
24 e 113) a tutela del diritto di difesa e richiamando specifici precedenti del
Tar Palermo.

Il presidente
del Tar Palermo, Calogero Ferlisi, aderendo alla tesi degli avvocati Rubino e
Impiduglia e Bellia ha sospeso provvisoriamente il decreto dell’assessore Razza,
laddove non consente alla casa di cura di inserire nel contratto per
l’assegnazione del budget apposita postilla che faccia salvo l’eventuale buon
esito del presente giudizio.

Per
effetto di tale decreto, la casa di cura potrà sottoscrivere senza alcun
pregiudizio il contratto e senza vedersi preclusa la possibilità di fare valere
i propri diritti in sede giurisdizionale.

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