Favara

“Non è stalking”, Tar sospende ammonimento del questore di Agrigento

L’uomo era stato “ammonito” in seguito ad una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento

Pubblicato 3 settimane fa

Il Tar di Palermo, accogliendo la richiesta degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di ammonimento del questore di Agrigento nei confronti di M.R., catanese. L’uomo era stato “ripreso” in seguito ad una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, originaria di Favara, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti. L’uomo, non condividendo tale provvedimento, ha così fatto ricorso al Tar.

I legali Rubino e Piazza censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.

Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara. Successivamente, a seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avvocati Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito della fattispecie di Stalking, ed altresì ha ritenuto parimenti sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale. Conseguentemente, per effetto della suddetta ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento.

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