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Fase3, retromarcia su sport a contatto: partitelle dal 25 giugno

Retromarcia sullo sport a contatto, che potrà riprendere dal 25 giugno, e confermato il rinvio dell’apertura delle discoteche al prossimo 14 luglio. Dall’1 luglio riparte la giustizia con la celebrazione delle udienze con il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Riaprono anche, a partire da lunedì, le sale gioco e scommesse (previo controllo delle […]

Pubblicato 5 anni fa

Retromarcia sullo sport a contatto, che potrà riprendere dal 25 giugno, e confermato il rinvio dell’apertura delle discoteche al prossimo 14 luglio. Dall’1 luglio riparte la giustizia con la celebrazione delle udienze con il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Riaprono anche, a partire da lunedì, le sale gioco e scommesse (previo controllo delle Regioni sull’attuale emergenza sanitaria a livello territoriale). Ecco il decreto firmato nella serata di ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Dpcm con le nuove regole in vigore dal 15 giugno al 14 luglio per la fase 3 dell’emergenza coronavirus. Nel dettaglio le norme sono: 1) i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa. 2) i parchi e le aree giochi sono aperti a tutti, anche ai minori della fascia 0-3 anni. Va mantenuta la distanza di almeno un metro ed e’ vietato l’assembramento. 3) riaprono i centri estivi per i minori. 4) l’attivita’ sportiva e’ consentita con la distanza di almeno due metri. 5) sono consentite da oggi le competizione sportive di interesse nazionale a porte chiuse. 6) ok a palestre, piscine, circoli sportivi rispettando il distanziamento. 7) per gli sport di contatto non di interesse nazionale bisognera’ attendere il 25 giugno e l’ok delle regioni. 8) sono consentite le attivita’ nei comprensori sciistici con l’ok delle regioni. 9) le manifestazioni sono consentite con forma statica e distanziamento. 10) sale giochi, scommesse e bingo riaprono con l’ok delle regioni.11) riaprono cinema, teatri e concerti. Obbligo di mascherina e distanziamento. Numero massimo di mille spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi. 12) l’accesso nei luoghi di culto e le funzioni religiose avvengono nel rispetto dei protocolli siglati con le comunita’ religiose. 13) i musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 14) eccetto gli esami di maturita’, sono sospese le scuole e le universita’ di ogni ordine e grado. Rimangono la didattica e gli esami universitari a distanza. 15) le attivita’ di centri benessere, termali, culturali e sociali ripartono solo con l’ok delle regioni. 16) gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso. 17) la direzione sanitaria indica le modalita’ di accesso nelle rsa. 18) nelle carceri i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono in isolamento rispetto agli altri detenuti. 19) il commercio al dettaglio e’ consentito con il distanziamento e il rispetto dei protocolli. 20) le attivita’ dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) sono consentite con l’ok delle regioni e con il rispetto dei protocolli di distanziamento. 21) le attivita’ dei servizi inerenti alla persona sono consentite con l’ok delle regioni e il rispetto dei protocolli. 22) sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi. 23) la regione dispone la programmazione del trasporto pubblico locale. 24) le attivita’ professionali si svolgano il piu’ possibile con lavoro agile e comunque nel rispetto dei protocolli. 25) le attivita’ degli stabilimenti balneari si svolgano con l’ok della regione e il rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione. 26) le strutture recettive sono aperte mantenendo il distanziamento sociale. 27) le attivita’ produttive industriali e commerciali devono rispettare i protocolli. 28) e’ prevista la quarantena per chi proviene dall’estero eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri. 29) chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve fare la quarantena se rimane per un periodo inferiore a 5 giorni. 30) fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra. 31) sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana. 32) restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.

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