Licata

Abusivismo, Cga annulla sanzione elevata dal Comune di Licata 

Pertanto, per effetto della detta sentenza è stata annullata la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Licata alla ricorrente, che nulla dovrà corrispondere

Pubblicato 1 ora fa

Nel 1982 la Sig.ra G.M.R. C., originaria di Campobello di Licata, unitamente ad altri soggetti acquistava in comunione, per la quota di 1/5, un fondo indiviso ubicato nel Comune di Licata in cui venivano realizzati vari fabbricati abusivi.

Nel 1986 per ciascuno di tali fabbricati i proprietari presentavano autonome istanze di condono, che tuttavia nel 2018 venivano respinte dal Comune di Licata, che al contempo ingiungeva la demolizione delle opere realizzate abusivamente. A seguito dell’ordine di demolizione emanato dal Comune di Licata la sig.ra G.M.R.C. provvedeva alla demolizione del proprio fabbricato, mentre i restanti proprietari non vi davano esecuzione e, pertanto, il Comune contestava a tutti i comproprietari, compresa la sig.ra G.M.R.C., la mancata demolizione delle opere abusive ancora in essere.

Conseguentemente, la Sig.ra G.M.R.C., con apposita nota del 2019, chiedeva al Comune di Licata l’annullamento in autotutela dell’accertamento di inottemperanza, nella parte a lei riferito, in quanto la stessa, come detto, aveva dato esecuzione all’ordinanza di demolizione, ma tuttavia, il Comune di Licata irrogava anche alla Sig.ra G.M. R.C. le sanzioni pecuniarie. A questo punto la sig.ra G.M.R.C., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, portava avanti un contenzioso volto all’annullamento dell’ingente sanzione irrogata dal Comune di Licata. 

L’Avv. Rubino censurava l’illegittimità della sanzione in quanto il Comune di Licata non aveva tenuto conto dell’apporto partecipativo della propria assistita nella motivazione del provvedimento finale, bensì si era limitato ad utilizzare formule di mero stile che non consentivano all’interessata di ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Amministrazione.  Ebbene, con sentenza del 27.05.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il CGARS ha accolto l’appello proposto dalla Sig.ra G.M.R.C. per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

In particolare, il CGARS ha affermato che deve essere sempre garantita all’interessato la piena ed effettiva partecipazione procedimentale mediante la produzione di memorie o osservazioni e l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle, dandone espressa, puntuale e adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale. Pertanto, per effetto della detta sentenza è stata annullata la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Licata alla ricorrente, che nulla dovrà corrispondere.

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