Canicattì

Tar stoppa assessorato all’Agricoltura: imprenditore di Canicattì non dovrà restituire 300 mila euro

Il sig. R. F. 51 anni di Canicattì, titolare di una azienda agricola, otteneva dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario. In particolare l’assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’agricoltura approvava l’istanza di finanziamento presentata dall’imprenditore di Canicattì, per l’effetto disponendo la concessione del […]

Pubblicato 5 anni fa

Il
sig. R. F. 51 anni di Canicattì, titolare di una azienda agricola, otteneva dei
finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario.

In particolare l’assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’agricoltura
approvava l’istanza di finanziamento presentata dall’imprenditore di Canicattì,
per l’effetto disponendo la concessione del contributo.

Il progetto veniva  realizzato
interamente da R. F. con  effettuazione
del relativo collaudo dei lavori da parte dei tecnici dell’assessorato
competente. Senonchè la medesima amministrazione regionale, con successivo
provvedimento adottato a ben sei anni di distanza rispetto dalla realizzazione
dei lavori e dall’effettuazione del relativo collaudo, comunicava a R. F. il
provvedimento di revoca del contributo, richiedendo altresì il rimborso delle
somme in concreto erogate, in ragione dell’intervenuta informativa antimafia
interdittiva resa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti dell’imprenditore
di Canicattì.

Pertanto R. F. proponeva ricorso innanzi al Tar Palermo, con il
patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca del contributo.

In particolare gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato il
provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione degli art. 92 e 94
del D.Lgs. 159/2011, considerato che le opere oggetto del contributo revocato
erano state eseguite ed ultimate ben prima dell’adozione del provvedimento di
revoca e che al momento dell’adozione del decreto concessorio nonché al momento
dell’erogazione dell’ultimo Sal in esito all’accertata ultimazione delle opere,
nessun provvedimento interdittivo era stato adottato nei confronti di R. F..

Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’Agricoltura,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per
chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il
Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi difensive degli avvocati
Rubino e Marino,  ha accolto la richiesta
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal Tar,
l’imprenditore di Canicattì non dovrà restituire all’amministrazione regionale
l’importo del finanziamento erogato pari a circa trecentomila euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *